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REGIO DECRETO 22 ottobre 1931, n. 1719

Modifiche allo statuto della Regia università di Torino. (031U1719)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/02/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  13-2-1932 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della R. Università predetta;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo statuto della R. Università di Torino, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:
Sono soppressi gli articoli 72, quelli da 74 a 89 con le indicazioni delle Scuole alle quali si riferiscono, e il 140.
In conseguenza di tali soppressioni e delle aggiunte che saranno disposte è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.
Art. 39. - L'ultimo comma è così modificato:
«Lo studente, tanto se opta per gli esami isolati, quanto per gli esami a gruppo, non potrà essere ammesso alle prove scritte indicate nel comma 1, se non dopo aver superato gli esami del primo biennio».
Gli articoli 62 e 63 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 62. - Le Scuole di perfezionamento della Facoltà di medicina e chirurgia hanno lo scopo di preparare i giovani medici all'esercizio delle specialità medico-chirurgiche e di conferire i diplomi di abilitazione al particolare esercizio delle medesime con la qualifica di specialista a norma dell'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n.2909».
«Art. 63. - Le discipline nelle quali si conferiscono diplomi di specialista sono le seguenti:
1. Chirurgia;
2. Psichiatria;
3. Neuropatologia;
4. Psichiatria e neuropatologia;
5. Dermosifilopatia;
6. Ostetricia e ginecologia;
7. Pediatria;
8. Oculistica;
9. Oto-rino-laringoiatria;
10. Igiene;
11. Medicina legale;
12. Infortunistica e assicurazioni sociali;
13. Radiologia».
Art. 64. - È aggiunto il seguente comma:
«Esso fa le proposte relative all'ordinamento degli studi e degl'insegnamenti e dà parere su tutti i provvedimenti che riguardano la Scuola prima che questi siano sottoposti alla Facoltà».
Art. 65. - È sostituito dal seguente:
«Ai diplomi di specialista possono aspirare i laureati in medicina e chirurgia, che siano forniti del diploma di esame di Stato o che, tutt'al più, lo conseguano entro il primo anno di corso delle singole Scuole di perfezionamento».
Gli articoli 67 e 68 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 67. - I corsi sono teorici e pratici, sotto la prevalente forma di esercitazioni.
La ripartizione delle materie d'insegnamento fra i vari anni di corso viene proposta dal Consiglio di ciascuna Scuola, approvata dalla Facoltà ed inclusa nel manifesto annuale degli studi.
I programmi d'insegnamento sono approvati dalla Facoltà».
«Art. 68. - Nelle Scuole di perfezionamento l'internato si svolge in un istituto designato dal direttore della Scuola. Esso comprende la partecipazione attiva degl'iscritti alle esercitazioni, l'assistenza ad atti operativi, l'esecuzione di questi ed inoltre la prestazione di un servizio continuativo nell'istituto, in modo che gl'iscritti coadiuvino il personale in tutte le mansioni che siano affidate dal direttore.
Chi possegga titoli sufficienti può essere iscritto ad un anno di corso successivo al primo, rimanendo esonerato dal corrispondente internato e dagli esami di profitto eventualmente prescritti.
Potranno pure essere ammessi all'esame di diploma quegli aspiranti che abbiano compiuto i corsi presso altre Scuole di perfezionamento o che comunque siano giudicati forniti di titoli sufficienti. Tali deliberazioni saranno prese dalla Facoltà su parere del Consiglio della Scuola».
Art. 71. - Le parole «composta di undici membri», sono sostituite con le parole «composta di sette membri».
Art. 72 (già 73). - Nel secondo comma le parole «da approvarsi» sono sostituite dalla parola «proposta».
Gli articoli da 73 (già 90) a 78 (già 95) sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 73. - Per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia si richiedono cinque anni di corso con internato».
«Art. 74. - Gl'insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti:
1. Anatomia chirurgica;
2. Anatomia e istologia patologica;
3. Patologia chirurgica generale e speciale;
4. Semejotica generale e chirurgica;
5. Radiologia;
6. Chirurgia d'urgenza;
7. Tecnica operativa;
8. Clinica chirurgica.
L'esame di diploma comprende:
1. Una prova clinica;
2. Presentazione e discussione di una dissertazione su argomento di patologia o di clinica chirurgica».
«Art. 75. - Per il conseguimento del diploma di specialista in psichiatria si richiedono tre anni di corso con internato».
«Art. 76. - Gl'insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti:
1. Fisiologia e patologia del sistema nervoso;
2. Neuropatologia;
3. Psichiatria forense;
4. Psichiatria clinica e tecnica manicomiale.
Per il conseguimento del diploma l'iscritto deve inoltre presentare e discutere una dissertazione scritta su argomento di psichiatria».
«Art. 77. - Per il conseguimento del diploma di specialista in neuropatologia si richiedono tre anni di corso con internato».
«Art. 78. - Gl'insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti:
1. Anatomia normale e patologica del sistema nervoso con prova pratica;
2. Fisiopatologia del sistema nervoso;
3. Clinica neuropatologica;
4. Psichiatria.
Pel conseguimento del diploma l'iscritto deve inoltre presentare e discutere una dissertazione scritta originale».
Dopo l'art. 78 (già 85) è inserita, con il relativo programma, la «Scuola di perfezionamento in psichiatria e neuropatologia»:
«Art. 79. - Per il conseguimento del diploma di specialista in psichiatria e neuropatologia si richiedono tre anni di corso con internato».
«Art. 80. - Gl'insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti:
1. Anatomia del sistema nervoso;
2. Fisiopatologia del sistema nervoso;
3. Anatomia patologica del sistema nervoso;
4. Psichiatria clinica e tecnica manicomiale;
5. Neuropatologia;
6. Psichiatria forense.
Per il conseguimento del diploma l'iscritto deve inoltre presentare e discutere una dissertazione scritta su argomento di psichiatria e neuropatologia».
Gli articoli da 81 (già 96) a 90 (già 105) sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 81. - Per il conseguimento del diploma di specialista in dermosifilopatia si richiedono due anni di corso con internato».
«Art. 82. - Gl'insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti:
1. Anatomia patologica;
2. Batteriologia, parassitologia e sierologia;
3. Clinica dermosifilopatica.
Pel conseguimento del diploma l'iscritto deve inoltre presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo originale».
«Art. 83. - Per il conseguimento del diploma di specialista in ostetricia e ginecologia si richiedono quattro anni di corso con internato».
«Art. 84. - Gl'insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti:
1. Ostetricia e ginecologia (medica e operativa);
2. Fisiopatologia del neonato;
3. Dermosifilopatia;
4. Clinica medica generale;
5. Clinica chirurgica generale;
6. Anatomia, embriologia, fisiologia, anatomia patologica dell'apparato genitale femminile;
7. Patologia delle vie urinarie femminili;
8. Ostetricia e ginecologia forense e sociale.
Pel conseguimento del diploma l'iscritto deve inoltre presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo personale».
«Art. 85. - Per il conseguimento del diploma di specialista in pediatria si richiedono due anni di corso con internato».
«Art. 86. - G'insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti:
1. Fisiologia dell'età dell'accrescimento in rapporto con la clinica;
2. Igiene generale, igiene speciale scolastica e profilassi delle malattie infettive;
3. Puericoltura, legislazione in rapporto con la pediatria;
4. Clinica pediatrica;
5. Diagnostica di ortopedia e chirurgia infantile.
Per il conseguimento del diploma l'iscritto deve inoltre presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo personale clinico o clinico sperimentale».
«Art. 87. - Per il conseguimento del diploma di specialista in oculistica si richiedono tre anni di corso con internato».
«Art. 88. - Gl'insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti:
1. Esercitazioni di fisica;
2. Anatomia e fisiologia oculare;
3. Patologia e anatomia patologica dell'occhio;
4. Clinica oculistica.
Per il conseguimento del diploma l'iscritto deve inoltre presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo personale».
«Art. 89. - Per il conseguimento del diploma di specialista in oto-rino-laringoiatria si richiedono tre anni di corso con internato».
«Art. 90. - Gl'insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti:
1. Esercitazioni di fisica;
2. Anatomia e fisiologia normale e patologica;
3. Clinica oto-rino-laringoiatrica.
Per il conseguimento del diploma l'iscritto deve inoltre presentare e discutere una dissertazione scritta di ricerche cliniche e clinico-sperimentali».
Dopo l'art. 90 (già 105) è inserita, con il relativo programma, la «Scuola di perfezionamento in igiene»;
«Art. 91. - Per il conseguimento del diploma di specialista in igiene si richiedono due anni di corso con internato».
«Art. 92. - Gl'insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti:
1. Esercitazioni di fisica;
2. Chimica applicata all'igiene;
3. Batteriologia e sierologia applicate;
4. Clinica delle malattie infettive;
5. Igiene generale e speciale (teorico-pratico).
Per il conseguimento del diploma l'iscritto deve inoltre presentare e discutere una dissertazione sperimentale su argomento d'igiene».
Gli articoli da 93 (già 106) a 98 (già 111) sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 93. - Per il conseguimento del diploma di specialista in medicina legale si richiedono due anni di corso con internato».
«Art. 94. - Gl'insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti:
1. Medicina legale pratica con esercitazioni di medicina giudiziaria e indagini di laboratorio;
2. Medicina delle assicurazioni sociali;
3. Antropologia criminale e psichiatria forense;
4. Elementi di tossicologia;
5. Diagnostica anatomo-patologica;
6. Traumatologia e semejotica chirurgica;
7. Polizia giudiziaria.
Per il conseguimento del diploma l'iscritto deve inoltre presentare e discutere una dissertazione scritta su ricerche originali nel campo della medicina legale e sostenere prove pratiche di compilazione e discussione di perizie».
«Art. 95. - Per il conseguimento del diploma di specialista in infortunistica e assicurazioni sociali si richiedono due anni di corso con internato».
«Art. 96. - Gl'insegnamenti impartiti dalla Scuola sono seguenti:
1. Semejotica e patologia chirurgica degli infortunati;
2. Infortunistica medico-legale;
3. Igiene industriale;
4. Assicurazioni sociali.
Pel conseguimento del diploma l'iscritto deve inoltre presentare e discutere una dissertazione scritta su ricerche originali nel campo dell'infortunistica e delle assicurazioni sociali e sostenere prove pratiche di compilazione e discussione di perizie».
«Art. 97. - Per il conseguimento del diploma di specialista in radiologia si richiedono due anni di corso con internato».
«Art. 98. - Gl'insegnamenti impartiti dalla Scuola sono seguenti:
1. Anatomia radiologica;
2. Patologia chirurgica;
3. Patologia medica;
4. Fisica sperimentale applicata alla radiologia;
5. Tecnica e diagnostica clinico-radiologica;

6.

Rontgen e radiumterapia. Pel conseguimento del diploma l'iscritto deve inoltre presentare e discutere una dissertazione scritta su un argomento della specialità».

Art. 1

Art. 114 (già 127). - È sostituito con il seguente:
«I laureati in ingegneria, i quali abbiano superato nelle Regie Scuole d'ingegneria gli esami di termodinamica e termotecnica (o di fisica tecnica), di elettrotecnica e di misure elettriche, possono essere iscritti al 4° anno di corso per la laurea in fisica; i laureati in matematica possono essere iscritti al 3° anno; coloro che hanno conseguito la laurea in matematica e fisica ed hanno frequentato per un anno il laboratorio di fisica possono essere ammessi al 4° anno».
Dopo l'art. 128 (già 142) è aggiunto il seguente:
«Art. 129. - Per tutte le domande d'iscrizione ai diversi corsi di laurea della Facoltà di scienze, presentate da coloro che abbiano già conseguita una laurea o compiuti corsi universitari, pei quali non sia già contemplata dal presente statuto un'abbreviazione di corso, il Consiglio di Facoltà deciderà caso per caso, stabilendo anche l'ordine degli studi e determinando quali esami possano essere convalidati.
In ogni caso i richiedenti devono essere forniti di diploma di maturità classica o scientifica conseguito tanti anni prima quanti sono quelli per i quali si concede l'abbreviazione».
Art. 142 (già 155). - sostituito dal seguente:
«La Commissione per l'esame di laurea in chimica e farmacia è normalmente costituita da undici membri, tra i quali un libero docente ed un provetto farmacista ed è presieduta dal direttore della Scuola.
In caso di necessità il numero dei componenti di detta Commissione può essere ridotto a sette compreso il libero docente».
Art. 144 (già 157). - Il secondo comma è sostituito dal seguente:
«I laureati in chimica, aspiranti al diploma in farmacia, possono essere ammessi al 4° anno solo quando comprovino di avere seguito le due parti del corso biennale di chimica farmaceutica e tossicologica (parte inorganica e parte organica). In caso contrario sono ammessi al 3° anno».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.


Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1932 - Anno X Atti del Governo, registro 316, foglio 100. - Mancini.