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REGIO DECRETO 22 ottobre 1931, n. 1558

Modifiche allo statuto della Regia università di Cagliari. (031U1558)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/01/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  17-1-1932 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo Statuto della R. Università di Cagliari, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2034, e modificato con R. decreto 13 ottobre 1927. n. 2232:
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della R. Università predetta;
Veduti gli art. 1 e 80 del decreto 30 settembre 1923, numero 2102;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo statuto della R. Università di Cagliari, approvato e modificato con i Regi decreti sopra citati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Sono

soppressi gli articoli: 22, 31, da 34 a 38, 44, 52, 59, 63. In conseguenza di tali soppressioni e delle aggiunte che saranno disposte è modificata la numerazione degli articoli e dei loro riferimenti.

Art. 1

Art. 11. - È sostituito dal seguente:
«Gli esami di profitto, di laurea e di diploma hanno luogo in due sessioni: la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico».
Dopo l'art. 17 è inserito il seguente nuovo articolo:
«Art. 18. - Le Facoltà o Scuole propongono i piani di studio che vengono comunicati agli studenti mediante il manifesto annuale.
Gli studenti sono liberi di variare i piani proposti purché prendano iscrizione e superino gli esami nel numero minimo di materie fissato per il conseguimento di ciascuna laurea o diploma».
Art. 22 (già 21). - È sostituito col seguente:
«La durata degli studi della Facoltà di giurisprudenza è di anni 4.
Le materie d'insegnamento della Facoltà sono le seguenti:
1. Introduzione alle scienze giuridiche e istituzioni di diritto civile;
2. Istituzioni di diritto pubblico;
3. Istituzioni di diritto romano;
4. Storia del diritto romano;
5. Storia del diritto italiano (biennale);
6. Diritto e procedura penale (biennale);
7. Diritto civile (biennale);
8. Diritto romano (biennale);
9. Diritto amministrativo (biennale);
10. Diritto commerciale;
11. Procedura civile;
12. Diritto ecclesiastico;
13. Diritto internazionale pubblico e privato;
14. Diritto marittimo;
15. Diritto corporativo;
16. Filosofia e teoria generale del diritto;
17. Medicina legale;
18. Economia politica;
19.. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
20. Statistica».
Art. 23. - È sostituito con il seguente:
«Lo studente che non segua il piano di studi proposto dalla Facoltà deve, per il conseguimento della laurea, seguire i corsi e superare gli esami di profitto in almeno 19 materie scelte tra quelle indicate nell'art. 22, o anche tra quelle di altre Facoltà.
Il numero delle materie scelte tra quelle di altre Facoltà non potrà in nessun caso essere superiore a due, e la loro scelta dovrà essere approvata dalla Facoltà di giurisprudenza.
Nessun anno di corso sarà valido se lo studente non sia stato inscritto ad almeno tre materie».
Art. 24. - È sostituito col seguente:
«Lo studente non potrà sostenere gli esami:
1° di diritto civile, di diritto commerciale e di diritto marittimo se non abbia superato l'esame di introduzione alle scienze giuridiche e istituzioni di diritto civile;
2° di storia del diritto italiano e di diritto romano se non abbia superato gli esami di istituzioni di diritto romano e di storia del diritto romano;
3° di diritto e procedura penale, di diritto amministrativo, di procedura civile, di diritto ecclesiastico, di diritto internazionale pubblico e privato e di diritto corporativo se non abbia superato l'esame di istituzioni di diritto pubblico;
4° di scienza delle finanze e diritto finanziario se non abbia superato l'esame di economia politica.
L'esame di laurea si svolge secondo le prescrizioni dell'art. 15 del presente statuto. La dissertazione scritta non potrà però vertere su un tema di medicina legale».
Dopo il predetto articolo è aggiunto il seguente nuovo articolo:
«Art. 25. - Coloro che siano forniti di altra laurea o diploma possono essere inscritti, a giudizio della Facoltà, a un anno di corso non oltre il secondo, salvo i laureati in scienze politiche o in scienze commerciali, che potranno essere ammessi anche al terzo anno di corso, semprechè gli uni e gli altri siano forniti del diploma di studi medi prescritto, conseguito tanti anni prima quanti sono quelli per
i quali si concede l'abbreviazione.
La Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame e consiglia l'ordine degli studi. Tale norma vale anche per gli studenti di altre Facoltà, che chiedono il passaggio alla Facoltà giuridica, e per gli studenti provenienti dalla Facoltà di giurisprudenza di altre Università».
Art. 30 (già 29) - I. - La denominazione dell'insegnamento di «pedagogia», di cui al n. 10, è modificata in quella di «psicologia e pedagogia».
II. - È aggiunto il seguente comma:
«Sono biennali: nel primo biennio, comune alle due lauree, gli insegnamenti di letteratura italiana, lingua e letteratura latina, lingua e letteratura greca; nel secondo biennio per la laurea in filosofia gl'insegnamenti di storia della filosofia e di psicologia e pedagogia; tutte le altre materie sono annuali».
Art. 32. - È sostituito dal seguente:
«Lo studente, che non segua il piano di studi proposto dalla Facoltà, deve seguire i corsi e superare gli esami:
per il primo biennio, comune per il conseguimento della laurea in lettere e di quella in filosofia, in almeno 9 materie, di cui 3 biennali, scelte fra quelle elencate all'art. 30;
per il secondo biennio del corso per la laurea in lettere, in almeno 8 materie scelte fra quelle elencate nell'articolo 30 o fra quelle di altre Facoltà e sostenere inoltre una prova scritta di latino;
per il secondo biennio del corso per la laurea in filosofia, in almeno 6 materie, di cui 2 biennali, scelte fra quelle elencate nell'art. 30 o fra quelle di altre Facoltà.
Il numero delle materie scelte fra quelle di altre Facoltà non può essere in ogni caso superiore a due e la scelta dev'essere approvata dalla Facoltà».
Art. 33. - È sostituito dal seguente:
«Per le materie biennali si sostiene un unico esame alla fine del biennio in cui sono state frequentate.
Per le materie annuali del 2° biennio si richiede il corrispondente esame annuale distinto da quello sostenuto per le stesse materie frequentate nel primo biennio».
Art. 38 (già 43). - I. La denominazione dell'insegnamento di «anatomia e fisiologia comparate», di cui al n. 2, è modificata in quella di «zoologia e anatomia comparata».
II. È aggiunto, col n. 27, l'insegnamento di «radiologia».
Art. 39 (già 45). - È sostituito dal seguente:
«Lo studente, che non segua il piano di studi proposto dalla Facoltà, deve, per il conseguimento della laurea, prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 22 materie».
Art. 44 (già 50). - È sostituito dal seguente:
«Le materie d'insegnamento della Facoltà sono le seguenti e saranno impartite, coi relativi esercizi, disegni ed esercitazioni di laboratorio, per quei corsi per i quali la Facoltà stimerà opportuno di prescriverli:
1. Analisi algebrica;
2. Geometria analitica;
3. Calcolo infinitesimale;
4. Geometria descrittiva;
5. Meccanica razionale;
6. Analisi superiore (corso biennale);
7. Geometria superiore (corso biennale);
8. Fisica matematica (corso biennale);
9. Matematiche complementari (corso biennale);
10. Fisica terrestre e cosmologia;
11. Matematica per i chimici e naturalisti (corso biennale);
12. Fisica sperimentale (corso biennale);
13. Fisica superiore (corso biennale);
14. Chimica generale ed inorganica;
15. Chimica fisica ed elettrochimica (corso biennale);
16. Chimica organica;
17. Chimica analitica;
18. Botanica;
19. Zoologia e anatomia comparata;
20. Anatomia e fisiologia umana (corso speciale);
21. Mineralogia;
22. Petrografia;
23. Geologia;
24. Paleontologia;
25. Disegno d'ornato e architettura (corso biennale);
26. Matematiche superiori;
27. Meccanica superiore;
28. Fisica teorica;
29. Biologia generale;
30. Fisica applicata;
31. Chimica applicata.
Vengono inoltre utilizzati gl'insegnamenti di lingue estere moderne e di geografia della Facoltà di lettere e filosofia, quelli di chimica farmaceutica e tossicologica e di chimica bromatologica della Scuola di farmacia e quelli di chimica biologica e di farmacologia della Facoltà di medicina e chirurgia».
Art. 45 (già 51). - È sostituito dal seguente:
«Lo studente, che non segua il piano di studi proposto dalla Facoltà, deve soddisfare alle seguenti condizioni:
per la laurea in matematica:
prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 12 materie, di cui almeno due biennali, scelte fra quelle elencate nell'articolo 44 ai nn. da 1 a 10, 12, 13, 16, da 26 a 28, e frequentare con profitto per un anno almeno, prima di iscriversi al secondo biennio, il laboratorio di fisica;
per la laurea in fisica:
prendere iscrizione a superare gli esami in almeno 12 materie, di cui almeno due biennali, scelte fra quelle elencate nell'art. 44 ai nn. da 1 a 3, 5, 6, da 8 a 10, da 12 a 16, 21, 28, 30, ed inoltre, prima di iscriversi al secondo biennio, frequentare con profitto per due anni il laboratorio di fisica sperimentale e per un anno quello di chimica, nel secondo biennio frequentare con profitto per due anni il laboratorio di fisica e sostenere una prova pratica finale;
per la laurea in chimica:
prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 12 materie, di cui almeno due biennali, scelte fra quelle elencate nell'art. 44 ai nn. 5, da 11 a 16, 18, 19, 21, 23, 28, 31 e fra gl'insegnamenti di chimica farmaceutica e tossicologica, materia medica (corso speciale), farmacognosia con esercizi, chimica bromatologica con esercizi della Scuola di farmacia e chimica biologica della Facoltà di medicina e chirurgia.
Lo studente che abbia ottenuta la firma di frequenza ai tre Corsi di analisi algebrica, geometria analitica e calcolo infinitesimale, può non seguire il corso di matematiche speciali ed essere ammesso senz'altro a sostenere l'esame ed è anche da questo esonerato se avrà superati felicemente i tre esami dei corsi sopracitati.
Inoltre lo studente, prima di iscriversi al secondo biennio, deve aver frequentato con profitto il laboratorio di fisica almeno un anno e quelli di chimica generale e di chimica analitica e di mineralogia; e, nel secondo biennio, deve aver frequentato con profitto per un anno il laboratorio di organica e quello di chimica fisica e per due anni quello di chimica analitica; deve infine sostenere una prova pratica finale;
per la laurea in scienze naturali:
prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 12 materie, di cui almeno due biennali, scelte fra quelle elencate nell'art. 44 ai nn. da 10 a 16, da 18 a 24, 29 e fra gl'insegnamenti di geografia della Facoltà di lettere e filosofia e di chimica biologica della Facoltà di medicina e chirurgia ed inoltre, prima di iscriversi al secondo biennio, aver frequentato con profitto i laboratori di fisica e di chimica, e nel secondo biennio aver frequentato con profitto, almeno per un anno, i laboratori di botanica, mineralogia, geologia e zoologia e anatomia comparata e sostenere una prova pratica finale in queste materie».
Dopo l'art. 45 è inserito il seguente:
«Art. 46. - Gli studenti iscritti al biennio propedeutico per l'ammissione alle Scuole d'ingegneria, ove non seguano il piano di studi proposto dalla Facoltà, devono uniformarsi all'art. 2 del R. decreto-legge 7 ottobre 1926, numero 1977».
Art. 52 (già 58). - La denominazione dell'insegnamento di «farmacognosia (corso speciale) con esercizi», di cui al n. 3, è modificata in quella di «materia medica (corso speciale - farmacognosia con esercizi».
Art. 53 (Già 60). - È sostituito dal seguente:
«Lo studente, che non segua il piano di studi proposto dalla Scuola, deve, per essere ammesso all'esame di diploma in farmacia, seguire i corsi e superare gli esami in almeno undici materie, delle quali cinque dovranno essere quelle proprie della Scuola elencate nell'art. 52 e le altre sei dovranno scegliersi tra quelle delle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di medicina e chirurgia che annualmente saranno indicate dalla Scuola nel manifesto di cui all'art. 3 del regolamento generale universitario. Nessuno dei primi tre anni di corso è valido se lo studente non ha preso inscrizione almeno a tre materie ogni anno e non ha frequentato le esercitazioni prescritte.
Lo studente inoltre è tenuto a compiere un anno solare di pratica farmaceutica in una farmacia a ciò autorizzata e periodicamente controllata».
Art. 54 (già 61). Il 3° comma è così modificato:
«riconoscimento analitico di due farmaci, di uno dei quali è richiesta la titolazione con soluzioni apprestate e sotto la sorveglianza della commissione esaminatrice;».
Art. 55 (già 62). - I. Nel primo comma, alle parole «di materia medica e farmacologia» sono sostituite le seguenti:
«di materia medica e farmacognosia»;
II. Nel secondo comma, la prima parte è così modificata.:
«Per l'esame da superarsi alla fine del 4° anno, la commissione, ecc.».
Art. 56 (già 64). - Èsostituito col seguente:
«Lo studente che non segua il piano di studi proposto dalla Scuola deve, per esser ammesso all'esame di laurea in chimica e farmacia, seguire i corsi e superare gli esami in almeno dodici materie, delle quali cinque dovranno essere quelle elencate nell'art. 52 e le rimanenti sette dovranno scegliersi tra quelle delle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di medicina e chirurgia, che annualmente verranno indicate dalla Scuola nel manifesto di cui all'articolo 3 del regolamento generale universitario.
Nessuno dei primi quattro anni di corso è valido se lo studente non ha preso inscrizione almeno a tre materie ogni anno e non ha frequentato le esercitazioni prescritte.
Lo studente inoltre è tenuto a compiere un anno solare di pratica farmaceutica in una farmacia autorizzata e periodicamente controllata. Tre mesi almeno del periodo di pratica devono compiersi dopo aver superato tutti gli esami dei primi quattro anni».
Art. 57 (già 65). - La 1ª condizione che lo studente deve rispettare alla fine del 4° anno è così modificata:
«1. Superare un esame pratico di analisi qualitativa e quantitativa e una prova di riconoscimento di due farmaci, per uno dei quali è richiesta la titolazione mediante soluzioni apprestate».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.


Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1931 - Anno X Atti del Governo, registro 315, foglio 100. - Mancini.