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REGIO DECRETO 22 ottobre 1931, n. 1552

Modifiche allo statuto della Regia università di Milano. (031U1552)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/01/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  17-1-1932 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della R. Università predetta;
Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo

decretato e decretiamo: Lo statuto della R. Università di Milano, approvato e modificato con i Regi decreti sopra citati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 1



«Alla Facoltà di giurisprudenza sono annessi una Scuola di statistica e un Corso di perfezionamento in studi sindacali e corporativi».
II. Nell'elenco delle Scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunte la Scuola di perfezionamento in «tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio» e quella in «farmacia industriale».
III. L'ultimo comma è sostituito dal seguente:
«Alla Facoltà di scienze sono annesse una Scuola di perfezionamento in matematiche applicate e una Scuola di perfezionamento in radiologia tecnica».
Art. 15. - Alla fine dell'articolo sono aggiunte le parole
«o di un cultore della materia d'esame».
Art. 19. - Nell'elenco delle materie d'insegnamento della Facoltà di giurisprudenza è aggiunto, col n. 24, l'insegnamento di «scienza politica».
Dopo l'art. 23 è inserita la
«Scuola di statistica.
(durata del corso anni due).
Art. 24. - La Scuola di statistica è diretta dal professore di ruolo titolare della cattedra di statistica nella R. Università.
Art. 25. - Il titolo di studi medi prescritto per l'ammissione alla Scuola è quello richiesto per l'immatricolazione alla Facoltà di giurisprudenza.
Le tasse e sopratasse scolastiche sono le medesime richieste per l'iscrizione alla Facoltà di giurisprudenza.
Art. 26. - La Scuola comprende i seguenti insegnamenti:
1. Statistica metodologica.
2. Statistica economica.
3. Demografia.
4. Antropologia.
5. Geografia politica ed economica.
Gli studenti devono inoltre seguire cinque corsi universitari, coordinati tra loro, in modo che, a giudizio del direttore della Scuola, rispondano ad uno dei seguenti indirizzi speciali: economico, finanziario, matematico, biologico, storico, giuridico.
Art. 27. - Le materie anzidette sono così ripartite nei due anni di corso:
1° anno: Statistica metodologica - Antropologia - Geografia politica ed economica - due corsi a scelta;
2° anno: Demografia - Statistica economica - tre corsi a scelta.
Art. 28. - Gli esami di profitto vengono sostenuti annualmente.
L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta, su argomento statistico liberamente scelto dal candidato in una delle materie che s'insegnano nella Scuola.
L'argomento della dissertazione deve essere dal candidato sottoposto all'approvazione del direttore della Scuola sei mesi prima della discussione.
Art. 29. - Le commissioni per gli esami di profitto sono costituite dal professore della materia di esame e da due altri professori, di cui uno deve essere libero docente o apprezzato cultore della materia.
La commissione per l'esame di diploma è costituita da sette membri, dei quali almeno uno libero docente, ed è presieduta dal direttore della Scuola».
In conseguenza dell'aggiunzione dei suddetti articoli è modificata la numerazione di quelli successivi e dei loro riferimenti.
Art. 51 (già 45). - È sostituito dal seguente:
«Alle Scuole di perfezionamento nelle discipline mediche sono ammessi soltanto i laureati in medicina e chirurgia. Alla Scuola di perfezionamento in farmacia industriale sono ammessi i laureati in chimica e farmacia e i diplomati in farmacia».
Art. 52 (già 46). - Nel primo comma, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «e della Facoltà di scienze».
Art. 58 (già 52). - Dopo la Scuola di perfezionamento in malattie nervose sono aggiunte le due seguenti:
«Scuola di perfezionamento in tisiologia e malattie
dell'apparato respiratorio.
(Durata del corso anni due).
1° anno:
Corsi obbligatori:
Patologia generale della Tbc. (batteriologia, immunologia, costituzione, eredità, ecc.);
Anatomia patologica della Tbc.;
Patologia e clinica della Tbc. polmonare;
Patologia e clinica della Tbc nell'infanzia;
Radiologia dell'apparato respiratorio;
Semeiotica dell'apparato respiratorio;
Terapia (medicamentosa, metereologica, alimentare, immunitaria, chemioterapica, pneumotoracica, chirurgica);
Tecnica sanatoriale e dispensariale;
Igiene ed assistenza sociale.
Corsi bimestrali:
Tbc. delle prime vie respiratorie;
Tbc. chirurgica (ossea urogenitale);
Tbc. e gravidanza;
Tbc. del sistema nervoso;
Tbc. della pelle;
Tbc. e lavoro;
Infortunistica.
2° anno:
Corsi obbligatori:
Corso di autopsie su cadaveri di tubercolosi;
Esercitazioni pratiche di diagnostica clinica;
Esercitazioni pratiche di semeiotica e tecnica collasso-terapica;
Esercitazioni pratiche di radiologia;
Esercitazioni pratiche di pediatria;
Esercitazioni pratiche di laringologia;
Esercitazioni pratiche di laboratorio.
Gli allievi del primo anno presteranno regolare servizio come assistenti interni nei vari reparti ospedalieri specializzati avvicendandosi in squadre ogni due mesi.
Alla fine del primo anno gli allievi dovranno sostenere un esame teorico su tutto il programma svolto.
Gli allievi del secondo anno presteranno regolare servizio nei sanatori e nei dispensari, avvicendandosi ogni quattro mesi».
«Scuola di perfezionamento in farmacia industriale.
(Durata del corso anni due).
Corsi obbligatori:
1° anno:
botanica;
biologia generale;
nozioni di anatomia e fisiologia;
parassitologia;
chimica farmaceutica;
chimica bromatologica;
chimica analitica.
2° anno:
farmacologia;
chimica biologica;
chimica farmaceutica:
fermenti e fermentazioni;
industrie farmaceutiche;
tecnica farmaceutica;
legislazione.
Esami obbligatori:
chimica bromatologica;
farmacologia;
industrie farmaceutiche;
chimica analitica.
Ciascun corso di lezioni sarà accompagnato da esercitazioni pratiche, compreso il corso d'industrie farmaceutiche.
Alla fine del biennio il candidato dovrà presentare e discutere:
a) una tesi sopra una delle materie d'insegnamento con preferenza ai fermenti e alle fermentazioni, alla chimica bromatologica e alle industrie sanitarie;
b) compiere un'analisi quantitativa;
c) preparare qualche farmaco secondo la farmacopea ufficiale».
Art. 59 (già 53). I. - Negli elenchi delle materie di insegnamento per il conseguimento delle lauree in matematica applicata, in chimica industriale e in scienze naturali è inserito, rispettivamente dopo i numeri 14, 9 e 3, l'insegnamento di «fisica superiore», intendendosi in conseguenza modificata la numerazione degl'insegnamenti successivi in ciascuno dei tre elenchi.
II. - Negli elenchi delle materie d'insegnamento per il conseguimento delle lauree in chimica industriale ed in scienze naturali è aggiunto, rispettivamente coi nn. 33 e 28, l'insegnamento di «termotecnica».
Art. 70 (già 64). - È aggiunto il seguente comma:
«La tassa annua d'iscrizione alla Scuola è di L. 250».
Dopo l'art. 71 (già 65) è aggiunta la
«Scuola di perfezionamento in radiologia tecnica.
(Durata del corso un anno).

Art. 72.

Il corso comprende i seguenti insegnamenti:
fisica delle radiazioni;
tecnica dei raggi Roentgen;
applicazioni cristallografiche teoriche e pratiche dei raggi Roentgen
applicazione delle radiazioni ultraviolette;
problemi tecnici circa l'applicazione medica dei raggi X e degli ultravioletti.
Art. 73.
Alla Scuola possono essere iscritti i laureati in fisica, in fisica applicata, in fisica e matematica applicata, in chimica, in chimica industriale, in ingegneria industriale.
La tassa annua d'iscrizione alla Scuola è di L. 400.
Art. 74.
Agl'iscritti, che abbiano frequentato la Scuola e superato l'esame finale complessivo nelle materie svolte nei corsi suddetti, sarà rilasciato un diploma speciale secondo le norme generali dell'ordinamento universitario».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.


Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1931 - Anno X Atti del Governo, registro 315, foglio 94. - Mancini.