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REGIO DECRETO-LEGGE 13 novembre 1931, n. 1482

Istituzione di un compenso di demolizione di navi mercantili a scafo metallico. (031U1482)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/1931
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1932, n. 418 (in G.U. 09/05/1932, n. 106).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  29-12-1931 al: 8-5-1932
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulle facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di corrispondere un compenso per favorire la demolizione delle navi mercantili a scafo metallico meno efficienti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per la demolizione, in Italia, di navi mercantili a scafo metallico abilitate al solo trasporto di merci a norma dell'art. 5, comma 1°, lettera a), del regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, approvato con R. decreto 10 agosto 1928, n. 2752, è concesso un compenso alle condizioni e nella misura indicate nel seguente articolo.