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REGIO DECRETO 1 ottobre 1931, n. 1475

Modifiche allo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia. (031U1475)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/12/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  26-12-1931 al: 9-2-2011
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III


PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE


RE D'ITALIA

Veduto lo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia, approvato con R. decreto 11 dicembre 1930, n. 1976;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche del Regio istituto predetto;
Veduto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;
Veduto il regolamento approvato con il R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;
Veduto il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135;
Veduto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia, approvato col Regio decreto sopracitato, è modificato nel modo seguente:
Art. 2. - La data della fine dei corsi, di cui al secondo comma, viene fissata per il «31 maggio» anziché per il «15 giugno».
Art. 3. - È così modificato:
a) la denominazione dell'insegnamento di «zoologia generale e parassitologia-annuale», di cui al n. 1, è modificata in quella di «zoologia-annuale»;
b) la denominazione dell'insegnamento di «chimica-annuale», di cui al n. 4, è modificata in quella di «chimica generale e biologica-biennale»;
c) dopo l'insegnamento di «botanica-annuale», di cui al n. 5, è inserito, col n. 6, quello di «economia politica-annuale», ed è in conseguenza modificata la numerazione degli insegnamenti successivi;
d) la denominazione dell'insegnamento di «materia medica-annuale»; di cui al n. 10 (già 9), è modificata in quella di «farmacologia-annuale»;
e) la denominazione dell'insegnamento di «ezoognosia e nozioni di economia rurale-annuale», di cui al n. 12 (già 11), è modificata in quella di «ezoognosia annuale»;
f) la durata dell'insegnamento di «malattie infettive», di cui al n. 17 (già 16), è modificata da «semestrale» in «annuale»;
g) i cinque commi successivi all'elenco degl'insegnamenti sono soppressi e sostituiti con i due seguenti:
«Per ciascuno degl'insegnamenti indicati ai nn. 7, 13, 16 e 18 del presente articolo il Consiglio accademico può disporre che siano sostenuti due distinti esami.
Il Consiglio accademico, inoltre, stabilisce l'ordine di precedenza degli esami».
Dopo l'art. 3 sono aggiunti i seguenti due nuovi articoli:
«Art. 4. - Gl'insegnamenti di zoologia e anatomia comparata, di fisica, di chimica generale e biologica, di botanica e di farmacologia sono quelli stessi che s'impartiscono presso la Regia università agli studenti di medicina e chirurgia, e che perciò devono essere frequentati in comune con questi dagli studenti di medicina veterinaria.
Egualmente in comune, anche per il numero delle lezioni, è l'insegnamento di fisiologia che si svolge presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Regia università, integrato, per la parte speciale, dal corso di fisiologia degli animali domestici.
L'insegnamento di economia politica è in comune con quello che s'impartisce agli studenti della Facoltà di giurisprudenza presso la Regia università».
«Art. 5. - Tutti gl'insegnamenti debbono, almeno in parte, avere carattere istituzionale, e sono dimostrativi, corredati, perciò, da esercitazioni, salvo speciali condizioni riconosciute dal Consiglio accademico.
Le esercitazioni di laboratorio, come quelle di clinica, possono essere tenute dagli aiuti od assistenti sotto la direzione e la responsabilità dei professori titolari delle cattedre.
I programmi dei corsi, come quelli delle esercitazioni, devono essere sottoposti ogni anno al coordinamento ed approvazione del Consiglio accademico prima dell'inizio delle lezioni».
In conseguenza dell'aggiunzione dei predetti articoli è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE


Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 315, foglio 20. - Mancini.