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REGIO DECRETO 1 ottobre 1931, n. 1365

Modifiche allo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Roma. (031U1365)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/12/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  4-12-1931 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto della R. Scuola d'ingegneria di Roma, approvato con Regio decreto 4 novembre 1926, n. 2279, e modificato con Regi decreti 31 ottobre 1929, n. 2479, e 30 ottobre 1930, n. 1924;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della R. Scuola d'ingegneria predetta.;
Veduti i Regi decreti 7 ottobre 1926, n. 1977, e 14 giugno 1928, n. 1590, concernenti gli studi universitari d'ingegneria;
Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale;

Abbiamo

decretato e decretiamo: Lo statuto della R. Scuola d'ingegneria di Roma, approvato e modificato con i Regi decreti sopra citati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 1

Art. 17. - La denominazione dell'insegnamento di «trasmissioni telegrafiche e telefoniche » è modificata in quella di « trasmissioni e misure telegrafiche e telefoniche ».
Art. 21. - È sostituito dal seguente:
«Le materie d'insegnamento obbligatorie per il corso d'ingegneria mineraria sono le seguenti:
1. Mineralogia e petrografia;
2. Geologia;
3. Paleontologia stratigrafica;
4. Scienza delle miniere (biennale);
5. Arte mineraria e preparazione dei minerali (biennale);
6. Chimica fisica;
7. Chimica analitica;
8. Chimica industriale, oppure chimica applicata;
9. Metallurgia generale e speciale (biennale);
10. Fisica tecnica;
11. Elettrotecnica generale ed applicata;
12. Statica grafica e meccanica;
13. Costruzioni civili e industriali;
14. Meccanica applicata alle macchine;
15. Materie giuridiche ed economiche;
16. Macchine termiche e idrauliche;
17. Idraulica generale;
18. Geodesia e topografia;
19. Igiene applicata ».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE


Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 314, foglio 52. - Mancini.