stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 1 ottobre 1931, n. 1336

Modifiche allo statuto della Regia università di Modena. (031U1336)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/11/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  27-11-1931 al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto della R. Università di Modena, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2170, e 30 ottobre 1930, numero 1825;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della R. Università predetta;
Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo

decretato e decretiamo: Lo statuto della R. Università di Modena, approvato e modificato con i Regi decreti sopra citati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 1



- L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Facoltà di medicina e chirurgia sono annesse le Scuole di perfezionamento in pediatria e in patologia coloniale».

Art. 2. - Il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le Scuole di perfezionamento in pediatria e in patologia coloniale, annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia, conferiscono i diplomi di specialista in pediatria e in patologia coloniale a norma dell'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909».

Art. 33. - I. Nell'elenco degl'insegnamenti impartiti nella Facoltà di medicina e chirurgia è soppresso quello di «terapia generale», di cui al n. 26, ed è in conseguenza modificata la numerazione degl'insegnamenti successivi.

II. È aggiunto il seguente comma:

«Viene impartito inoltre l'insegnamento della medicina del lavoro nelle sue tre branche: clinica e patologia delle malattie professionali, medicina legale del lavoro, igiene del lavoro. Detti insegnamenti saranno aggregati rispettivamente alle materie cliniche generali e speciali, alla medicina legale, all'igiene, e la trattazione sarà svolta con un adeguato numero di lezioni, distribuite fra i vari titolari. Gli esami Saranno tenuti davanti ad una o due commissioni».

Art. 37. - Nell'elenco che stabilisce quali esami di profitto debbano essere sostenuti per singola materia o per gruppi di materie, è soppresso l'insegnamento di «terapia generale» dal gruppo «clinica medica, terapia generale e radiologia».

Dopo l'art. 40 sono inserite le seguenti «Norme generali per le Scuole di perfezionamento».

«Art. 41. - Il direttore di ciascuna Scuola è il professore di ruolo che copre la cattedra da cui s'intitola la Scuola;

nel caso in cui la cattedra non sia coperta da un professore di ruolo, il direttore è scelto dalla Facoltà.

Gl'insegnanti della Scuola sono proposti dal direttore che può sceglierli fra i professori di ruolo, fra i liberi docenti, fra gli aiuti ed assistenti o anche fra persone di riconosciuta competenza nella specialità; tali proposte sono approvate dalla Facoltà.

Il Consiglio di ciascuna Scuola si compone di tutti i professori che vi tengono gl'insegnamenti ed è presieduto dal direttore.

Art. 42. - Il Consiglio dei professori della Scuola ha facoltà di esonerare da un anno di corso quei laureati che dimostrino di avere una sufficiente preparazione antecedente nel campo della specialità prescelta od una riconosciuta maturità per l'esercizio professionale, purché siano in grado di comprovare tali requisiti con documenti e titoli di studio di non dubbia legittimità. Nessuno tuttavia può essere esonerato dall'obbligo di sostenere tutti gli esami di profitto e quello di diploma.

Art 43. - La sorveglianza sugl'iscritti, per tutto quanto riguarda la loro attività, spetta al direttore della Scuola.

La frequenza ai singoli insegnamenti annuali deve essere attestata dai rispettivi insegnanti e notificata al direttore della Scuola».

In conseguenza dell'aggiunzione degli anzidetti articoli 41, 42 e 43 e delle inserzioni che saranno successivamente disposte è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Dopo l'articolo 52 (già 49) è aggiunta la «Scuola di perfezionamento in patologia coloniale»:

«Art. 53. - La Scuola di perfezionamento in patologia coloniale istituita presso la R. Università di Modena ha lo scopo di conferire la necessaria competenza a coloro che vogliono dedicarsi all'esercizio della medicina coloniale.

Il diploma, che viene rilasciato in seguito ad esame, dà diritto alla qualifica di specialista in patologia coloniale, a norma dell'art. 4 del R. decreto 4 dicembre 1923, n. 2909.

Art. 54. - Gl'insegnamenti impartiti nella Scuola sono:

Patologia delle malattie coloniali (igiene coloniale compresa);

Protozoologia ed entomologia;

Elmintologia;

Batteriologia e sierologia.

Art. 55. - Detti insegnamenti saranno integrati dalle seguenti esercitazioni pratiche:

Esercitazioni di protozoologia ed entomologia;

Esercitazioni di elmintologia;

Esercitazioni di batteriologia e sierologia.

Art. 56. - La Scuola ha la durata di un anno scolastico e ad essa possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia e i laureati in zooiatria.

Art. 57. - Le tasse da pagarsi sono quelle prescritte per la Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 58. - Agl' iscritti sarà data una tesi da svolgere durante l'anno scolastico e da discutere alla fine del corso per ottenere il diploma».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1931 Anno IX

VITTORIO EMANUELE

Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1931 - Anno X

Atti del Governo, registro 314, foglio 23. - Ferzi.