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REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1931, n. 1330

Modificazioni al R. decreto-legge 31 marzo 1930, n. 438, convertito nella legge 18 luglio 1930, n. 1089, che disciplina la produzione ed il commercio del bergamotto. (031U1330)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/11/1931
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 31 dicembre 1931, n. 1821 (in G.U. 23/02/1932, n. 44).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  12-11-1931 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Considerata la necessità urgente ed assoluta di emanare nuove disposizioni per disciplinare la produzione ed il commercio dell'essenza di bergamotto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per la giustizia e affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Nel caso che, con le modalità e per le finalità indicate al R. decreto-legge 31 marzo 1930, n. 438, convertito in legge con la legge 18 luglio 1930, n. 1089, ed al R. decreto 23 ottobre 1930, n. 1480, sia reso obbligatorio di consegnare la essenza di bergamotto al Consorzio obbligatorio fra i produttori di bergamotto, per la vendita, chi ometta di fare la consegna e disponga della merce, sia o non sia consorziato, sarà punito con l'ammenda di lire dieci per ogni libbra di essenza di bergamotto oggetto della contravvenzione.

La merce sarà confiscata.