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REGIO DECRETO 24 settembre 1931, n. 1256

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti. (031U1256)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/11/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  13-11-1931 al: 8-5-1936
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 15 dicembre 1930, n. 1696, riguardante la promulgazione delle leggi aventi carattere costituzionale ai sensi dell'art. 12 della legge 9 dicembre 1928, n. 2693;
Visto l'art. 3, lettera b), della legge stessa, col quale viene autorizzato il Nostro Governo a coordinare e riunire in testo unico, le disposizioni della legge anzidetta con quella della legge 23 giugno 1854, n. 1731, e delle successive che l'abbiano modificata o abbiano con essa attinenza, anche mutandone le disposizioni, per metterle in armonia con le norme e coi principi informatori della ripetuta legge 15 dicembre 1930, n. 1696;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Guardasigilli, Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo

decretato e decretiamo: È approvato il seguente testo unico delle disposizioni legislative per la promulgazione e la pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti.

Art. 1

Legge 23 giugno 1854, n. 1731, art. 1; legge 21 aprile 1861, n. 1;
R. decreto 21 aprile 1861, n. 2, art. 2; legge 15 dicembre 1930, n. 1696).


La promulgazione delle leggi è espressa con la formula:

(Il Nome del Re)


PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE


RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
(Testo della legge).
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.