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REGIO DECRETO-LEGGE 17 settembre 1931, n. 1241

Istituzione in Bolzano di un Convitto nazionale maschile. (031U1241)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/10/1931
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 28 dicembre 1931, n. 1773 (in G.U. 03/02/1932, n. 27).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  14-10-1931 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il regolamento per i Convitti nazionali 1° settembre 1925, n. 2009;
Veduto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla istituzione di un Convitto nazionale maschile in Bolzano;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



A decorrere dal 1° ottobre 1931-IX è istituito in Bolzano un Convitto nazionale maschile da ordinarsi in conformità del titolo II del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e dei regolamenti 1° settembre 1925, n. 2009, e 30 aprile 1931, n. 854.