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REGIO DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1931, n. 1237

Istituzione dell'Ente Nazionale Risi, con sede in Milano. (031U1237)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/10/1931
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 dicembre 1931, n. 1785 (in G.U. 08/02/1932, n. 31).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/11/1939)
Testo in vigore dal: 19-9-1933
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
  Ritenuta l'urgente  necessita'  di  provvedere  alla  tutela  degli
interessi della produzione risicola nazionale; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'agricoltura e le  foreste,  di  concerto  con  i  Ministri  per  la
giustizia, per le finanze e per le corporazioni; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  ((E' costituito l'Ente Nazionale Risi con sede in Milano. 
  L'Ente ha lo scopo  di  provvedere  alla  tutela  della  produzione
risicola nazionale e delle attivita' industriali e commerciali che vi
sono connesse, agevolando la distribuzione ed il consumo del prodotto
e promovendo e sostenendo iniziative rivolte al  miglioramento  della
produzione, della trasformazione e del consumo del prodotto)).