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LEGGE 9 luglio 1931, n. 1008

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 marzo 1931, n. 368, concernente la istituzione a favore del costituendo Ente autonomo del Politeama Fiorentino di un diritto addizionale in aggiunta ai diritti erariali dovuti per gli spettacoli e trattenimenti nella provincia di Firenze. (031U1008)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/08/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  27-8-1931 al: 15-12-2009
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III


PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE


RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 26 marzo 1931, n. 368, concernente la istituzione a favore del costituendo Ente autonomo del Politeama Fiorentino di un diritto addizionale in aggiunta ai diritti erariali dovuti per gli spettacoli e trattenimenti nella provincia di Firenze.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addì 9 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE


Mussolini - Mosconi - Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.