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REGIO DECRETO-LEGGE 6 agosto 1931, n. 983

Concessione della temporanea importazione del corozo e dei semi di palma dum per la fabbricazione dei bottoni. (031U0983)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/08/1931
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 31 dicembre 1931, n. 1796 (in G.U. 09/02/1932, n.32).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  21-8-1931 al: 30-9-1934
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;
Viste le successive modificazioni ed aggiunte al testo delle disposizioni suddette;
Sentito il Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee istituito con l'art. 1 del R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1313;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È concessa l'importazione temporanea del corozo e dei semi di palma dum per la fabbricazione dei bottoni.

Quantità minima ammessa all'importazione temporanea: Kg.
100.

Termine massimo per la riesportazione: un anno.