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REGIO DECRETO 25 giugno 1931, n. 945

Disposizioni in materia d'istruzione elementare. (031U0945)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/08/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 8-8-1931
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il testo unico delle leggi e  delle  norme  giuridiche  sulla
istruzione  elementare,  post-elementare  e  sulle   sue   opere   di
integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577; 
 
  Visto il R. decreto 24 gennaio 1929, n. 145; 
 
  Visto il R. decreto 17 marzo 1930, n. 727; 
 
  Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  I maestri elementari iscritti nei ruoli regionali, i quali chiedono
di assentarsi dalla scuola essendo stati ammessi a  frequentare,  con
l'autorizzazione  del  Ministero  dell'educazione  nazionale,   corsi
speciali di differenziazioni didattiche,  istituiti  ai  sensi  degli
articoli 46 e 48 del testo  unico  delle  leggi  e  norme  giuridiche
sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio  1928,
n. 577, ovvero scuole di cultura magistrale complementare  con  corso
continuativo non inferiore a sei mesi  e  di  riconosciuto  interesse
generale, sono collocati in aspettativa. 
 
  Ad essi  e'  conservata  la  sede,  ma  non  lo  stipendio  ne'  le
competenze accessorie,  ed  il  tempo  trascorso  in  aspettativa  e'
computato agli effetti degli aumenti periodici di  stipendio,  quando
comprovino di avere effettivamente frequentato il corso per tutta  la
sua durata e di avere conseguito il diploma o certificato degli studi
compiuti.