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REGIO DECRETO-LEGGE 18 giugno 1931, n. 819

Convenzione con la Società Navigazione Generale Italiana per l'esercizio della linea Genova-Centro America-Sud America (Pacifico). (031U0819)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/1931
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 21 dicembre 1931, n. 1757 (in G.U. 04/02/1932, n. 28).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-7-1931 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la convenzione stipulata in Roma il 5 luglio 1926 con la Società «Navigazione Generale Italiana» sedente in Genova, per la concessione alla medesima dell'esercizio della linea di navigazione Genova-Centro America-Sud America (Pacifico) per la durata di anni cinque a cominciare dal 1° gennaio 1926;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di assicurare il mantenimento di detta linea migliorandone le condizioni di esercizio;
Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È approvata l'allegata convenzione stipulata il 22 maggio 1931-IX con la Società «Navigazione Generale Italiana», sedente in Genova, per l'esercizio della linea di navigazione Genova-Centro America-Sud America (Pacifico) per la durata di anni cinque a cominciare dal 1° luglio 1929 e verso il contributo di esercizio di L. 500.000 per ogni viaggio completo di andata e ritorno sino ad un Massimo di 12 viaggi completi all'anno.