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REGIO DECRETO-LEGGE 18 giugno 1931, n. 816

Convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società di navigazione «Lloyd Triestino» per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il mediterraneo Orientale, il Mar Nero, l'India e l'Estremo Oriente. (031U0816)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/1931
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 21 dicembre 1931, n. 1759 (in G.U. 04/02/1932, n. 28).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-7-1931 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la convenzione stipulata in Roma il 22 febbraio 1926 con la Società di navigazione «Lloyd Triestino», sedente in Trieste, per la concessione alla medesima dell'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, l'India e l'Estremo Oriente, per la durata di anni dieci, a cominciare dal 1° gennaio 1926, verso il corrispettivo da parte del Ministero delle comunicazioni di un contributo annuo di L. 25.850.000 riducibili di anno in anno del 4 per cento di tale ammontare salvo compensazione per effetto di un eventuale maggiore sviluppo dei servizi;
Viste le convenzioni suppletive a quella suindicata:
in data 16 marzo 1927 con la quale la durata della predetta convenzione 22 febbraio 1926 fu portata ad anni undici;
in data 7 febbraio 1928-VI che apportò alcune modificazioni alla stessa convenzione 22 febbraio 1926 nei riguardi dello assetto e delle caratteristiche delle linee, ferma restando la misura del contributo statale e la eventuale sua riduzione annua del 4 per cento;
in data 22 febbraio 1929-VII che modificò ulteriormente la suindicata convenzione 22 febbraio 1926 nei riguardi delle linee dell'India e dell'Estremo Oriente mantenendo il contributo statale nella somma di L. 25.850.000 all'anno senza però essere più soggetto alla eventuale riduzione annua del 4 per cento;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta, in relazione alle mutate condizioni dei traffici marittimi, di dare una nuova sistemazione alle linee dell'Egitto, dell'India e dello Estremo Oriente;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È approvata l'allegata convenzione stipulata il 4 aprile 1931-IX con la Società di navigazione «Lloyd Triestino», sedente in Trieste, e che modifica quelle stipulate con la Società stessa alle date del 22 febbraio 1926, del 7 febbraio 1928-VI e del 22 febbraio 1929-VII per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, l'India e l'Estremo Oriente elevando, con effetto dal 1° luglio 1930, da L. 25.850.000 a L. 37.500.000 il contributo annuo di esercizio stabilito dalla sopra citata convenzione suppletiva 22 febbraio 1929-VII.