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REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 787

Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena. (031U0787)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/07/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/1990)
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Testo in vigore dal: 12-7-1931
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti i Regi decreti 19 ottobre 1930, n. 1398 e n. 1399, che 
 
  approvano i nuovi Codici penale e di procedura penale; 
 
  Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato ; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Guardasigilli,  Ministro  Segretario  di
Stato per la giustizia e gli affari di  culto,  di  concerto  con  il
Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  E' approvato l'unito regolamento per gli istituti di prevenzione  e
di pena, visto d'ordine Nostro dal Ministro per la  giustizia  e  gli
affari di culto. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 18 giugno 1931 - Anno IX 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                         Mussolini - Rocco - Mosconi. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 giugno 1931 - Anno IX 
 
    Atti del Governo, registro 309, foglio 159. - Mancini.