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REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 778

Disposizioni regolamentari per il servizio del casellario giudiziale. (031U0778)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/02/2003)
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Testo in vigore dal: 1-7-1931
al: 27-2-2003
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                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visito il R. decreto 19 ottobre 1930, n. 1399, che approva il testo
definitivo del codice di procedura penale; 
 
  Visto l'articolo  82  del  R.  decreto  28  maggio  1931,  n.  602,
contenente le disposizioni di attuazione del predetto  codice;  Visto
l'articolo 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Sentito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Guardasigilli,  Ministro  Segretario  di
Stato per la giustizia e gli affari di culto;  Abbiamoo  decretato  e
decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
  Il servizio del casellario giudiziale nel Regno e' affidato: 
 
  a) agli uffici locali presso le procure del Re,  secondo  le  norme
stabilite dal libro IV, titolo II, capo IV del  codice  di  procedura
penale; 
 
  b) all'ufficio del casellario centrale presso  il  Ministero  della
giustizia.