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REGIO DECRETO 10 giugno 1931, n. 723

Obbligatorietà dell'impiego di una determinata percentuale di grano nazionale nella produzione di farine e di semolini per uso alimentare. (031U0723)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/06/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  17-6-1931 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dettare norme per rendere obbligatorio l'impiego di una percentuale minima di grano nazionale nella produzione di farine e semolini per usi alimentari;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste, per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto, e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Ai molini esistenti nel territorio doganale del Regno, i quali macinano frumento di provenienza estera per la produzione di farine e semolini per usi alimentari, è fatto obbligo di impiegare in tale produzione una percentuale da determinarsi, di frumento nazionale,
Il Governo del Re è autorizzato ad estendere l'obbligo di cui al precedente comma anche ai molini esistenti nel territorio di Zara, considerato fuori della linea doganale, nonché in quello costituente la zona franca del Carnaro.