stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 26 marzo 1931, n. 368

Istituzione a favore del costituendo Ente autonomo del Politeama Fiorentino di un diritto addizionale in aggiunta ai diritti erariali dovuti per gli spettacoli e trattenimenti nella provincia di Firenze. (031U0368)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/1931
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 9 luglio 1931, n. 1008 (in G.U. 27/08/1931, n. 197).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  15-5-1931 al: 21-7-1946
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge dei diritti erariali sugli spettacoli 30 dicembre 1923, n. 3276;
Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di adottare ulteriori provvedimenti a favore del Politeama Fiorentino;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



A favore del costituendo Ente autonomo del Politeama Fiorentino è istituito un diritto addizionale in aggiunta ai diritti erariali dovuti nella provincia di Firenze per gli spettacoli e trattenimenti di che al titolo I della legge 30 dicembre 1923, n. 3276, ed al R. decreto-legge 2 ottobre 1924, numero 1589, modificato dal R. decreto 10 maggio 1925, n. 624.

Il diritto addizionale, di cui al precedente comma, è determinato nella misura di L. 2 per ogni 100 lire dei prezzi e viene riscosso, per conto dell'Ente accennato, contemporaneamente ed in aggiunta al diritto erariale.

Per quanto riguarda peraltro gli spettacoli e trattenimenti sportivi, di cui all'art. 4 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276, il diritto addizionale del 2 per cento è compreso nell'aliquota del 15 per cento stabilita col detto articolo.

Per i palchi di proprietà privata, di cui all'art. 13 della citata legge 30 dicembre 1923, n. 3276, il diritto addizionale in parola viene riscosso contemporaneamente ed in aggiunta del diritto erariale, nella proporzione di una lira per ogni cento lire dei prezzi.