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REGIO DECRETO 9 aprile 1931, n. 334

Disposizioni concernenti gli organi di amministrazione dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese. (031U0334)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/05/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/05/1999)
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Testo in vigore dal:  3-5-1931 al: 11-10-1947
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1919, n. 2060, istitutivo dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese, modificato e convalidato dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365;
Visto il regolamento generale per il funzionamento del predetto Ente, approvato con R. decreto 16 gennaio 1921, n. 195;
Visto il R. decreto 12 gennaio 1928, n. 132, concernente modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente;
In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2299, recante provvedimenti sulla organizzazione degli uffici per l'esecuzione di opere pubbliche nel Mezzogiorno e nelle Isole;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Capo del Governo, Ministro per l'interno, e con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'amministrazione dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese è affidata ad un Consiglio e ad una Giunta permanente.

Il Consiglio è composto:

a) del presidente e del vice presidente, nominati per decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri;

b) di due membri, uno tecnico ed uno amministrativo, nominati dal Ministro per i lavori pubblici;

c) di un membro nominato dal Ministro per l'interno;

d) di un membro nominato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste;

e) di un membro nominato dal Ministro per le finanze;

f) dei presidi delle cinque Provincie pugliesi;

g) di uno dei presidi delle provincie della Basilicata designato dal Ministro per l'interno.

La Giunta permanente è costituita dal presidente e dal vice presidente del Consiglio di amministrazione, dal consigliere tecnico nominato dal Ministro per i lavori pubblici e dal consigliere nominato dal Ministro per le finanze, da uno dei presidi delle Provincie pugliesi nominato dal Consiglio di amministrazione.

Il presidente, il vice presidente e i consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere di volta in volta riconfermati.

I consiglieri nominati dai Ministri suddetti debbono appartenere alle rispettive Amministrazioni.

I consiglieri che fanno parte della Giunta permanente durano in carica due anni e possono essere di volta in volta riconfermati.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica e la presenza di almeno due rappresentanti governativi e due rappresentanti provinciali. Per la validità delle adunanze della Giunta permanente è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Quando in una deliberazione del Consiglio dell'Ente o della Giunta permanente si verifichi parità di voti, il voto di chi presieda ha la preponderanza.

Il segretario generale dell'Ente autonomo è nominato con decreto Reale promosso dal Ministro per i lavori pubblici sopra una terna proposta dal Consiglio dell'Ente.

Egli assiste con solo voto consultivo alle sedute del Consiglio e della Giunta permanente e ne redige i verbali.