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REGIO DECRETO-LEGGE 26 febbraio 1931, n. 300

Istituzione di una tassa speciale per i passaporti per paesi transoceanici. (031U0300)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/04/1931
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 12 giugno 1931, n. 927 (in G.U. 06/08/1931, n. 180).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  10-4-1931 al: 13-3-1946
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto il testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

La concessione del passaporto per paesi transoceanici, quando avvenga in base a chiamata, è sottoposta al pagamento di una tassa speciale di L. 100 per persona, mediante applicazione di marca, in aggiunta alla tassa ordinaria.
Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per gli affari esteri, saranno stabilite le modalità per l'applicazione del presente decreto.
Il presente decreto che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.


Mussolini - Grandi - Mosconi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1931 - AnnoIX
Atti del Governo, registro 307, foglio 22. - Mancini.