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REGIO DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1931, n. 122

Nuovo ordinamento della giustizia militare. (031U0122)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/02/1931
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 giugno 1931, n. 919 (in G.U. 04/08/1931, n. 178).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/06/1971)
Testo in vigore dal: 24-2-1931
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto 22 dicembre 1872, n. 1210-sexies,  che  approva
il regolamento organico per il servizio dei tribunali militari; 
 
  Visto  il  decreto  Luogotenenziale  3  gennaio  1918,  n.  2,  sui
tribunali militari; 
 
  Visto  il  R.  decreto  19  ottobre  1923,  n.   2316,   contenente
modificazioni all'ordinamento della giustizia militare; 
 
  Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, contenente le  norme
di esecuzione del R. decreto 19 ottobre 1923, numero  2316,  e  nuove
disposizioni sull'ordinamento della giustizia militare; 
 
  Visti l'art. 317 e seguenti del Codice penale per l'esercito  sulla
composizione e sul funzionamento del tribunale supremo militare; 
 
  Visti gli articoli 363 e 386 del Codice penale militare marittimo; 
 
  Visto il R. decreto 11 novembre  1923,  n.  2395,  sull'ordinamento
gerarchico delle Amministrazioni dello Stato; 
 
  Vista la legge 6 gennaio  1931  concernente  il  nuovo  ordinamento
della Regia aeronautica; 
 
  Visti il R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1088, che proroga fino
al 20 agosto 1931 il  R.  decreto-legge  16  agosto  1926,  n.  1387,
convertito nella  legge  14  aprile  1927,  n.  605;  nonche'  il  R.
decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457, convertito nella legge 30 marzo
1930, n. 247, relativi al divieto di assunzione  di  nuovo  personale
nell'Amministrazione  dello  Stato  ed  alla  revisione   dei   ruoli
organici; 
 
  Ritenuta la necessita'  urgente  ed  assoluta  di  provvedere  alla
riduzione  numerica  dei  tribunali  militari  e   ad   una   riforma
dell'ordinamento giudiziario militare; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la  guerra,  di
concerto con i Ministri Segretari di Stato per  le  finanze,  per  la
marina e per l'aeronautica; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  I tribunali militari territoriali sono  sei  ed  hanno  sede  nelle
seguenti localita': Torino, Bologna, Trieste, Roma, Napoli, Palermo. 
 
  I tribunali  militari  marittimi  sono  due  ed  hanno  sede  nelle
seguenti localita': Spezia e Taranto. 
 
  Essi  esercitano  la  giurisdizione  nel  territorio  del  Regno  a
ciascuno assegnato secondo le ripartizioni risultanti dalle tabelle A
e B annesse  al  presente  decreto  e  prendono  denominazione  dalla
localita' nella quale hanno sede. 
 
  Con decreto  Reale,  in  caso  di  necessita',  possono  istituirsi
sezioni di tribunale.