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REGIO DECRETO-LEGGE 11 dicembre 1930, n. 1882

Norme dirette a rendere più efficiente la vigilanza governativa sulle società cooperative. (030U1882)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/02/1931
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 giugno 1931, n. 998 (in G.U. 27/08/1931, n. 197).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/08/1931)
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Testo in vigore dal: 20-2-1931
 
                          VITTORIO EMANUELE 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Riconosciuta la necessita' assoluta ed  urgente  di  emanare  nuove
norme dirette a rendere  piu'  efficiente  la  vigilanza  governativa
sulle societa' cooperative e ad assicurare, da  parte  delle  stesse,
l'osservanza delle norme di legge che ne disciplinano la costituzione
ed il funzionamento; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
corporazioni,  di  concerto  coi  Ministri  per  la  giustizia,   per
l'agricoltura e per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le societa' cooperative, comprese quelle  previste  dalla  legge  7
luglio 1907, n. 526, devono,  entro  trenta  giorni  dall'adempimento
delle  formalita'  di  trascrizione  e  affissione  prescritte  dagli
articoli 91, 96, 180, 194 del Codice  di  commercio,  depositare  gli
atti sociali al Ministero delle corporazioni,  per  la  pubblicazione
nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni.