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REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. 1846

Modifiche allo statuto della Regia università di Napoli. (030U1846)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/03/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  28-3-1931 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto della Regia università di Napoli approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2281, e 31 ottobre 1929, n. 2474;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Università predetta;
Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo statuto della Regia università di Napoli, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2281, e 13 ottobre 1929, n. 2474, è ulteriormente modificato nel modo seguente:
Sono soppressi gli articoli 29, 30 e quelli da 115 a 119.
In conseguenza della soppressione di tali articoli e delle aggiunte che saranno disposte, è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.
Art. 22. - È sostituito con il seguente:
«Gli esami di profitto e quelli di laurea e di diploma hanno luogo in due sessioni: la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi, la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico».
Dopo l'art. 26 è aggiunto il seguente:
«Art. 27. - Le Facoltà o Scuole propongono i singoli piani di studio, che vengono comunicati agli studenti mediante il manifesto annuale. Gli studenti sono liberi di variare i piani proposti, purché prendano iscrizione e superino gli esami nel numero minimo di materie fissato per il conseguimento di ciascuna laurea o diploma».
Art. 29 (già 28). - I) Il primo alinea è così modificato:
«Le materie d'insegnamento per il conseguimento della laurea in giurisprudenza sono le seguenti:».
II) All'elenco degli insegnamenti è aggiunto, con il n. 31, il «diritto agrario».
Art. 31 (già 32). - È limitato ai primi due commi, modificandosi nel seguente modo le ultime parole del secondo comma: «...delle materie indicate per ciascuno dei due corsi di studio negli articoli 29 e 30».
Dopo l'art. 31 (già 32) è aggiunto un nuovo articolo 32, che viene costituito dai commi terzo e quarto dell'art. 31 (già 32).
Art. 44. - Nell'elenco degli insegnamenti della Facoltà di lettere e filosofia è soppresso l'insegnamento di «Storia del Cristianesimo» di cui al n. 21.
In conseguenza di tale soppressione è modificata la numerazione degli insegnamenti successivi.
Art. 46. - È sostituito con il seguente:
«Lo studente, che non segua il piano di studi consigliato dalla Facoltà, deve, per presentarsi agli esami di laurea in lettere, avere preso iscrizione e superati gli esami:
a) nel primo biennio: in otto materie, delle quali almeno quattro biennali, scelte fra quelle elencate all'art. 44;
b) nel secondo biennio:
per il gruppo di filologia moderna: in dieci materie scelte fra quelle elencate all'art. 44;
per il gruppo di filologia classica: in dieci materie scelte fra quelle elencate all'art. 44 o fra quelle di altre Facoltà;
per il gruppo di storia: in sette materie scelte fra quelle elencate all'art. 44 o fra quelle di altre Facoltà.
Le materie di altre Facoltà, pei gruppi nei quali è consentito seguirle, non possono mai essere più di tre e la loro scelta deve essere approvata dalla Facoltà».
Art. 48. - È sostituito con il seguente:
«Lo studente, che non segua il piano di studi consigliato dalla Facoltà, deve, per presentarsi agli esami di laurea in filosofia, aver preso iscrizione e superati gli esami:
a) nel primo biennio: in otto materie, delle quali almeno quattro biennali, scelte fra quelle elencate all'art. 44;
b) nel secondo biennio: in sette materie, delle quali almeno tre biennali, scelte fra quelle elencate all'art. 44 o fra quelle di altre Facoltà.
Le materie di altre Facoltà non possono mai essere più di tre e la loro scelta deve essere approvata dalla Facoltà».
Art. 66. - È sostituito con il seguente:

«Lo

studente che non segua il piano di studi consigliato dalla Facoltà, deve, per presentarsi agli esami di laurea, avere preso iscrizione e superato gli esami in almeno 23 materie scelte fra quelle elencate all'art. 62». Art. 82. - All'elenco degli insegnamenti della Scuola di perfezionamento in ostetricia e ginecologia è aggiunto, col n. 6, l'insegnamento di: «Actinoterapia ginecologica».

Art. 1

Art. 110. - Il primo comma è sostituito con il seguente:

«La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le lauree in matematica, in fisica, in chimica, in scienze naturali e tre lauree miste: in matematica e fisica, in scienze naturali e geografia e in scienze naturali e chimica».

Art. 111. - All'elenco delle materie d'insegnamento della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sono aggiunti i seguenti due insegnamenti:

«40. Parassitologia;

41. Geochimica».

Art. 114. - È sostituito con il seguente:

«Lo studente, che non segua il piano di studi consigliato dalla Facoltà, deve soddisfare alle seguenti condizioni:

per la laurea in matematica: prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 14 materie scelte fra quelle elencate all'art. 111, ai numeri 1 a 5, e 7 a 19;

per la laurea in fisica: prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 13 materie scelte fra quelle elencate all'art. 111 ai numeri 1 a 5, 7, 11, 13 a 20, 24, 31 ed elettrotecnica e fisica-tecnica della Scuola d'ingegneria ed inoltre frequentare per un biennio i laboratori di chimica e di fisica;

per la laurea in chimica: prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 10 materie scelte fra quelle elencate all'art. 111 ai numeri 1, 2, 5, 7, 12, 16, 18 a 22, 23, 24, 26, 28, 35 e fra i corsi di chimica farmaceutica e bromatologica della Scuola di farmacia, chimica docimastica e chimica industriale della Scuola d'ingegneria, chimica biologica della Facoltà di medicina ed inoltre frequentare per un quadriennio il laboratorio di chimica e per un biennio quello di fisica;

per la laurea in scienze naturali: prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 14 materie scelte fra quelle elencate all'art. 111 ai numeri 16, 18, 19, 22 a 35 e 38 e il corso di chimica biologica della Facoltà di medicina e inoltre frequentare il laboratorio di chimica per un biennio e sei corsi di esercitazioni nei laboratori di storia naturale, dei quali uno biennale;

per la laurea mista in matematica e fisica: prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 12 materie scelte fra quelle indicate all'art. 111, ai numeri 7, 9, 11, 13, 17, 31, 36, 37 e superare quegli esami di integrazione che siano eventualmente stabiliti dalla Facoltà;

per la laurea mista in scienze naturali e geografia: prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 16 materie scelte fra quelle elencate all'art. 111 ai numeri 16, 18, 19, 22 a 35, 37 e il corso di geografia della Facoltà di lettere e fra quegli altri corsi che la Facoltà potrà annualmente indicare nel manifesto degli studi fra i propri o fra quelli di altre Facoltà o Scuole; e seguire inoltre sei corsi di esercitazioni pratiche;

per la laurea mista in scienze naturali e chimica: prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 16 materie scelte fra quelle elencate all'art. 111, ai numeri 16, 18 a 35 e 38, e inoltre frequentare il laboratorio di chimica per un triennio e quattro corsi di esercitazioni nei laboratori di storia naturale».

Art. 115 (già 120). - Nell'elenco delle materie del secondo anno del corso propedeutico agli studi d'ingegneria, all'indicazione dell'insegnamento «disegno di architettura elementare» è sostituita quella di «disegno di architettura».

Art. 120 (già 125). - L'ultimo comma è sostituito con il seguente:

«Il candidato, se laureando in fisica, viene interrogato anche sull'esito della prova pratica; se laureando in chimica, oltre a rispondere alle interrogazioni relative alla prova pratica, dovrà dar prova di sufficiente cultura generale in base a programma stabilito dalla Facoltà; se laureando in scienze naturali, deve dimostrare perizia nel riconoscimento di piante ed animali, di minerali, rocce e fossili».

Art. 122 (già 127). - Alla fine dell'articolo sono aggiunte le parole «e fossili».

Dopo il suddetto articolo è aggiunto il seguente:

«Art. 123. - L'aspirante alla laurea mista in scienze naturali e chimica, che abbia superato il numero prescritto di esami di profitto, deve sostenere un esame di cultura generale riguardante le scienze naturali e chimiche e consistente in una prova orale sopra un programma stabilito dalla Facoltà, in una prova pratica di scienze naturali e in una prova pratica di chimica.

Il candidato deve inoltre presentare una dissertazione scritta sopra un argomento di scienze naturali o di chimica per sostenere poi la discussione».

Art. 129 (già 133). - È sostituito con il seguente:

«Lo studente, che non segua il piano di studi consigliato dalla Scuola, deve, per conseguire il diploma in farmacia, seguire i corsi e superare gli esami in almeno otto materie scelte fra quelle elencate nell'art. 126 e fra le materie delle Facoltà di scienze e di medicina che saranno indicate dalla Scuola nel manifesto annuale, e inoltre in quattro corsi di esercitazioni pratiche nei laboratori».

Art. 130 (già 134). - È sostituito con il seguente:

«Lo studente, che non segua il piano di studi consigliato dalla Scuola, deve, per conseguire la laurea in chimica e farmacia, seguire i corsi e superare gli esami in almeno 14 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 126 e fra quelle delle Facoltà di medicina e di scienze che saranno indicate dalla Scuola nel manifesto annuale, e inoltre in quattro corsi di esercitazioni pratiche nei laboratori».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 304, foglio 112. - Mancini.