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REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. 1845

Modifiche allo statuto della Regia università di Milano. (030U1845)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/02/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  15-2-1931 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto della Regia università di Milano, approvato con Regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2233, 20 settembre 1928, n. 2265, e 31 ottobre 1929, n. 2482;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle Autorità accademiche della predetta Università;
Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo

statuto della Regia università di Milano, approvato con Regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2233, 20 settembre 1928, n. 2265, e 31 ottobre 1929, n. 2482, è ulteriormente modificato nel modo seguente: Sono soppressi gli articoli 19, 26, 35, 53, 55, 57. In conseguenza di tali soppressioni e delle aggiunte che saranno disposte, è modificata la numerazione degli articoli e dei loro riferimenti.

Art. 1



I. La denominazione «Facoltà di scienze matematiche, naturali e di chimica industriale» è modificata in quella di «Facoltà di scienze».

II. Dopo l'indicazione «Facoltà di scienze» è aggiunto quanto segue:

«Alla Facoltà di giurisprudenza è annesso un corso di perfezionamento in studi sindacali e corporativi».

III. La denominazione della Scuola di perfezionamento «nelle malattie del ricambio» è modificata in quella di «malattie del ricambio e dell'apparato digerente».

IV. La denominazione della Scuola di perfezionamento in odontoiatria» è modificata in quella di «odontoiatria e protesi dentale».

V. Dopo l'ultimo comma è aggiunto:

«Alla Facoltà di scienze è annessa una Scuola di perfezionamento in matematiche applicate».

Art. 2. - All'elenco delle lauree che l'Università conferisce sono aggiunte le seguenti:

«in fisica applicata (dopo 4 anni di corso);

in matematica e fisica applicate (dopo 4 anni di corso)».

Dopo l'art. 12 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 13. - Il piano degli studi consigliato da ciascuna Facoltà per il conseguimento delle singole lauree sarà comunicato agli studenti col manifesto annuale».

Art. 17 (già 16). - È sostituito con il seguente:

«Gli esami di profitto e quelli di laurea e di diploma hanno luogo in due sessioni: la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico».

Art. 19 (già 18). - La denominazione degli insegnamenti di «diritto ecclesiastico» e di «diritto corporativo e legislazione sindacale e del lavoro» di cui ai numeri 10 e 23, è modificata, rispettivamente, in quella di:

«10. diritto canonico ed ecclesiastico;

23. diritto sindacale e corporativo e legislazione del lavoro».

È soppresso l'insegnamento di cui al n. 22 «istituzioni di diritto penale e sociologia criminale».

È istituito ed è collocato allo stesso n. 22 l'insegnamento di «diritto coloniale».

Art. 20. - Il 1° comma è modificato come segue:

«Lo studente è libero di modificare il piano di studi consigliato dalla Facoltà sostituendo ad una o più fra le materie in esso indicate altrettante materie scelte fra quelle elencate nell'art. 19 o anche fra quelle insegnate in altre Facoltà, a condizione, però, che il numero delle materie non sia inferiore a 18».

Art. 23. - Sono soppresse le parole: «di diritto e procedura penale» e «di istituzioni di diritto penale».

Dopo l'art. 23 è inserito, con il relativo programma, il seguente:

«Corso di perfezionamento in studi sindacali e corporativi.

Art. 24. - Il corso ha per iscopo di perfezionare i laureati nelle discipline attinenti all'ordinamento sindacale e corporativo italiano e dare ad essi la preparazione specifica per gli uffici direttivi della organizzazione sindacale e corporativa.

Art. 25. - Tale corso comprende i seguenti insegnamenti:

diritto sindacale e corporativo;

legislazione del lavoro;

statistica economica;

economia corporativa;

pratica sindacale.

Le lezioni avranno forma di conferenze e potranno essere svolte con esercitazioni pratiche.

Il corso è annuale.

Art. 26. - Al corso possono essere iscritti soltanto i laureati in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze economiche e commerciali.

Art. 27. - Agli iscritti che abbiano frequentato il corso e superato gli esami nelle singole materie e quello di diploma, sarà conferito un diploma speciale secondo le norme generali dell'ordinamento universitario».

Art. 29 (già 25). - È sostituito con il seguente:

«Lo studente è libero di modificare il piano di studi consigliato dalla Facoltà sostituendo ad una o più fra le materie in esso indicate altrettante materie scelte fra quelle elencate nell'art. 28 o anche fra quelle insegnate in altre Facoltà, a condizione però che il numero minimo delle materie non sia inferiore a 13 e alle condizioni enumerate nei commi secondo e terzo dell'art. 20».

Art. 37 (già 34). - Sono apportate le seguenti modificazioni:

I. La denominazione dell'insegnamento di cui al numero 5 «anatomia umana normale sistematica, istologia, embriologia (biennale)» è modificata in quella di «anatomia umana normale sistematica, istologia (biennale)».

II. L'insegnamento della clinica ostetrico-ginecologica di cui al numero 16 è reso biennale;

III. La denominazione dell'insegnamento di cui al n. 19 «clinica oculistica e semeiotica oftalmica (annuale)» è modificata in quella di «clinica oculistica e oftalmoscopia clinica (annuale)»;

IV. L'insegnamento di cui al numero 28 «biologia generale (annuale)» è sostituito con quello di «embriologia generale e genetica (annuale)».

Art. 38 (già 36). - Il numero delle materie, nelle quali lo studente deve prendere iscrizione e superare gli esami durante tutto il corso della Facoltà di medicina e chirurgia, attualmente stabilito in ventiquattro, è modificato in ventidue.

rt. 52 (già 50). - Sono apportate le seguenti modificazioni:

I. La denominazione: «Scuola di perfezionamento nelle malattie del ricambio» è sostituita con quella di: «Scuola di perfezionamento nelle malattie del ricambio e dell'apparato digerente».

La durata del corso attualmente stabilita in «anni tre» è modificata in «anni due» e conseguentemente anche l'internato nella clinica medica è ridotto ad anni due.

II. La denominazione della «Scuola di perfezionamento in odontoiatria» è sostituita con quella di «Scuola di perfezionamento in odontoiatria e protesi dentale».

La dicitura del titolo VII: «Ordinamento della Facoltà di scienze matematiche, naturali e di chimica industriale» è sostituita con quella di «Ordinamento della Facoltà di scienze».

Art. 53 (già 51). - È sostituito con il seguente:

«La Facoltà di scienze comprende i seguenti insegnamenti:

a) per il conseguimento della laurea in matematica applicata:

1. analisi algebrica;

2. analisi infinitesimale;

3. geometria analitica e proiettiva;

4. geometria descrittiva;

5. meccanica razionale;

6. meccanica superiore;

7. analisi superiore;

8. geometria superiore;

9. matematiche complementari;

10. matematica finanziaria ed attuariale;

11. fisica matematica;

12. fisica sperimentale;

13. fisica teorica;

14. fisica tecnica;

15. elettrotecnica generale;

16. astronomia;

17. geodesia;

18. disegno a mano libera;

19. chimica generale ed inorganica;

20. chimica organica;

21. chimica fisica;

22. elettrochimica;

23. geografia fisica e fisica terrestre;

24. statistica;

b) per il conseguimento della laurea in chimica industriale:

1. analisi algebrica;

2. analisi infinitesimale;

3. geometria analitica e proiettiva;

4. geometria descrittiva;

5. meccanica razionale;

6. matematiche;

7. fisica sperimentale;

8. fisica teorica;

9. fisica tecnica;

10. disegno a mano libera;

11. chimica generale ed inorganica;

12. chimica organica;

13. chimica industriale organica ed inorganica;

14. chimica fisica;

15. elettrochimica;

16. analisi chimica qualitativa;

17. analisi chimica quantitativa ed industriale;

18. materie coloranti e preparazioni organiche industriali;

19. chimica agraria;

20. macchinario e costruzioni per industrie chimiche;

21. batteriologia industriale;

22. botanica;

23. zoologia;

24. geologia;

25. mineralogia;

26. petrografia;

27. statistica;

28. diritto industriale;

29. chimica biologica;

30. fisiologia;

31. farmacologia, chemioterapia e tossicologia;

c) per il conseguimento della laurea in scienze naturali:

1. matematica;

2. disegno a mano libera;

3. fisica sperimentale;

4. chimica generale ed inorganica;

5. chimica organica;

6. chimica fisica;

7. elettrochimica;

8. analisi chimica qualitativa;

9. analisi chimica quantitativa;

10. chimica agraria;

11. batteriologia industriale;

12. botanica;

13. zoologia;

14. anatomia e fisiologia comparata;

15. anatomia e fisiologia umana;

16. biologia generale;

17. geologia;

18. mineralogia;

19. geografia fisica e fisica terrestre;

20. paleontologia;

21. petrografia;

22. statistica;

23. chimica biologica;

24. fisiologia;

25. patologia generale;

26. patologia vegetale;

d) per il conseguimento della laurea in fisica applicata:

1. analisi algebrica;

2. analisi infinitesimale;

3. geometria analitica e proiettiva;

4. geometria descrittiva;

5. meccanica razionale;

6. meccanica superiore;

7. analisi superiore;

8. geometria superiore;

9. matematiche complementari;

10. fisica matematica;

11. fisica sperimentale;

12. fisica teorica;

13. fisica tecnica;

14. elettrotecnica generale;

15. astronomia;

16. geodesia;

17. disegno a mano libera;

18. chimica generale ed inorganica;

19. chimica organica;

20. chimica fisica;

21. elettrochimica;

22. analisi chimica qualitativa;

23. mineralogia;

24. geografia fisica e terrestre;

e) per il conseguimento della laurea in matematica e fisica applicate:

gli stessi insegnamenti stabiliti per il conseguimento della laurea in fisica applicata, meno quello di elettrotecnica generale e più quello di geologia».

Dopo l'art. 53 (già 51) viene inserito il seguente nuovo articolo:

«Art. 54. - Per alcuni degli insegnamenti di cui all'articolo precedente, la Facoltà può usufruire dei corsi di altre Facoltà e di altri Istituti superiori».

Art. 55 (già 52). - È sostituito con il seguente:

«Per il conseguimento della laurea in matematica applicata lo studente deve iscriversi e superare gli esami, durante il quadriennio, in almeno 11 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 53, lettera a)».

Art. 56 (già 54). - È sostituito con il seguente:

«Per il conseguimento della laurea in chimica industriale lo studente deve iscriversi e superare gli esami nel quinquennio in almeno 15 materie scelte fra quelle elencate nell'articolo 53, lettera b).

Sono però obbligatorie le esercitazioni di chimica analitica qualitativa, di chimica analitica quantitativa, di chimica analitica industriale, di preparazioni organiche industriali e di chimica industriale.

Lo studente che non abbia superato gli esami pratici di chimica analitica qualitativa, di chimica analitica quantitativa, di chimica analitica industriale, di preparazioni organiche non potrà essere ammesso agli esami orali corrispondenti ed alle esercitazioni dell'anno successivo di corso».

Art. 57 (già 56). - È sostituito con il seguente:

«Per il conseguimento della laurea in scienze naturali lo studente deve iscriversi e superare gli esami nel quadriennio in almeno 14 materie scelte fra quelle elencate all'art. 53, lettera c).

Dovrà inoltre frequentare per un biennio un laboratorio di scienze naturali e per un anno altri due laboratori di scienze naturali».

Dopo l'articolo predetto sono aggiunti due nuovi articoli:

«Art. 58. - Per conseguire la laurea in fisica applicata lo studente deve iscriversi e superare gli esami, nel quadriennio, in almeno 12 materie scelte fra quelle elencate all'art. 53, lettera d).

Lo studente dovrà inoltre frequentare per un biennio il laboratorio di fisica e per un anno due laboratori di materie di cui al precedente comma.

Art. 59. - Per conseguire la laurea in matematica e fisica applicate lo studente deve iscriversi e superare gli esami nel quadriennio in almeno 12 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 53, lettera e).

Lo studente dovrà inoltre frequentare per un anno il laboratorio di fisica».

Art. 61 (già 59). - Il primo comma è sostituito con il seguente:
«L'esame di laurea in matematica applicata, in scienze naturali, in chimica industriale, in fisica applicata e in matematica e fisica applicate (laurea mista), consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento tratto dalle materie indicate per il conseguimento della laurea richiesta, e trasmessa dal candidato al preside della Facoltà venti giorni prima della prova d'esame, e di tre temi orali in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta, su argomento concordato fra lo studente ed un professore della Facoltà e comunicato venti giorni prima dell'esame».

Dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Per la laurea in matematica e fisica applicate, l'esame di laurea sarà preceduto da una prova scritta su argomento di matematica, attinente ai programmi di scuole medie».

Dopo l'art. 62 (già 60) è aggiunta, con il relativo programma la seguente:

«Scuola di perfezionamento in matematiche applicate.

Art. 63. - Il corso comprende i seguenti insegnamenti:

analisi matematica;

geometria;

storia e critica della matematica;

fisica sperimentale e teorica;

fisica chimica;

scienze naturali.

Le lezioni avranno forma di conferenze e potranno essere svolte con esercitazioni ed esperienze.

Il corso della scuola è annuale.

Art. 64. - Alla Scuola possono essere iscritti soltanto i laureati della Facoltà di scienze e delle scuole di ingegneria.

Art. 65. - Agli iscritti che abbiano frequentato la Scuola e superato l'esame finale complessivo di coltura, sarà rilasciato un diploma speciale secondo le norme generali dell'ordinamento universitario».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 304, foglio 111. - Mancini.