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REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. 1770

Modifiche allo statuto della Regia scuola di chimica industriale di Bologna. (030U1770)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/02/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  4-2-1931 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto della Regia scuola di chimica industriale di Bologna, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2066 ;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle Autorità accademiche della Scuola stessa ;
Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo statuto della Regia scuola di chimica industriale di Bologna, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2066, è modificato nel modo seguente:
È soppresso l'art. 14. In conseguenza di tale soppressione e delle aggiunte che saranno ulteriormente disposte, è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.
All'art. 1 è premessa la indicazione: « Titolo I. - Ordinamento didattico ».
Dopo l'art. 4 è aggiunto il seguente:
« Art. 5. - Il Consiglio della Scuola prende in esame i programmi degli insegnamenti e delle relative esercitazioni e procede al loro coordinamento giusta il disposto dell'articolo 24 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.
A tal fine ciascun professore è tenuto a presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, il programma di lezioni e di esercitazioni che intende svolgere nell'anno accademico successivo ».
Art. 6 (già 5). - È modificato come segue:
« Il corso completo di studio per la laurea in chimica industriale si svolge in cinque anni. La distribuzione delle materie d'insegnamento è la seguente :
I Anno :
Chimica generale ed inorganica.
Fisica sperimentale (I).
Preparazioni di chimica (un semestre).
Analisi algebrica oppure botanica.
Geometria analitica oppure matematica per i chimici.
II Anno:
Chimica organica.
Fisica sperimentale (II).
Chimica analitica.
Mineralogia con esercizi.
Esercizi di fisica (un semestre).
Esercizi di analisi chimica qualitativa.
Calcolo infinitesimale (per gli studenti che hanno scelto nel primo anno analisi algebrica e geometria analitica).
III Anno:
Chimica fisica ed elettrochimica con esercizi (I).
Esercizi di analisi chimica quantitativa (un semestre).
Chimica industriale (I).
Analisi chimica industriale (I).
Geologia applicata.
Tecnologia del calore.
Chimica delle sostanze coloranti.
Elementi di disegno ed esercitazioni.
IV Anno:
Chimica fisica ed elettrochimica con esercizi (II).
Chimica industriale (II).
Analisi chimica industriale (II).
Impianti chimici con disegno.
Tecnologia dello zucchero, amido e prodotti di fermentazione, con esercizi.
Elementi di elettrotecnica (oppure corso di elettrotecnica).
V Anno:
Metallurgia.
Economia, ordinamento e legislazione industriale.
Esercitazioni e lavori speciali nei laboratori di chimica - Ricerche sperimentali.
Corsi liberi:
Lingue straniere.
Chimica agraria.
Fisica tecnica.
Elettrotecnica.
Chimica farmaceutica ».
All'art. 8 (già 7) è premessa la indicazione: « Titolo II. - Iscrizioni ed esami ».

Dopo

l'art. 9 (già 8) è aggiunto il seguente : «

Art. 1

Art. 10. - Nei casi speciali riguardanti l'ulteriore carriera scolastica di studenti provenienti da altra Università o Scuola decide il Consiglio dei professori ».

Art. 13 (già 11). - Sono soppressi gli ultimi due commi.

Art. 14 (già 12). - È modificato come segue:

« Le Commissioni esaminatrici per gli esami di profitto sono nominate dal Direttore della Scuola su designazione del Consiglio dei professori e sono costituite ciascuna da almeno tre membri scelti fra i professori ufficiali e i liberi docenti.

Di esse deve fare sempre parte il professore della materia d'esame, il quale solo in caso di legittimo impedimento può essere sostituito dall'aiuto o dall'assistente ».

Dopo li suddetto articolo è aggiunto il seguente:

« Art. 15. - Gli esami si svolgono alla presenza di tutti i membri della Commissione.

Il commissario che per giustificati motivi non possa prendere parte agli esami, deve essere immediatamente sostituito a cura del direttore o del presidente della Commissione ».

Art. 16 (già 13). - Sono apportate le seguenti modificazioni :

I. - La lettera a) secondo comma, è così modificata :

« nell'esecuzione di una prova pratica consistente in un'analisi qualitativa ed in una prova analitica quantitativa di prodotti industriali; »

II. - Gli ultimi due commi sono così modificati :

« L'esame di laurea è giudicato da una Commissione composta di 9 membri, presieduta dal direttore della Scuola e della quale fanno anche parte il direttore della Scuola d'ingegneria, un rappresentante della Facoltà di scienze, un professionista estraneo all'insegnamento, ed almeno un libero docente.

La Commissione è nominata anno per anno dal direttore della Scuola, su designazione del Consiglio dei professori ».

Dopo l'art. 16 (già 13) e prima della indicazione « disposizioni disciplinari », sono aggiunte le parole: «Titolo III ».

Art. 17 (già 15). - Sono apportate le seguenti modificazioni :

I. - La prima parte del primo comma è sostituita con la seguente:
« Le sanzioni disciplinari che le Autorità accademiche possono adottare al fine di mantenere la disciplina dei gli studenti sono: ».

II. - Il n. 3 è modificato come appresso:

« La sospensione da uno o più esami di profitto per una sessione ».

Art. 18 (già 16). - Sono apportate le modificazioni seguenti :

I. - Nel secondo comma, le parole: « Per l'applicazione delle pene » sono sostituite con le seguenti:

« Per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ».

II. - L'ultimo comma è sostituito con il seguente :

« Tutti i provvedimenti disciplinari sono resi esecutivi dal Direttore ».

Art. 23 (già 21). - È sostituito con il seguente :

« Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni generali riguardanti l' istruzione superiore ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1931 - Anno IX Atti del Governo, registro 304, foglio 45. - Mancini.