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REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. 1755

Modifica dello statuto della Regia scuola di architettura di Roma. (030U1755)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  31-1-1931 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto della Regia scuola di architettura di Roma, approvato con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2837, e modificato con successivo R. decreto 31 ottobre 1929, n. 2478;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle Autorità accademiche della Regia scuola di architettura predetta;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo statuto della Regia scuola di architettura di Roma, approvato con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2837, e modificato con R. decreto 31 ottobre 1929, n. 2478, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art.

2. - a) Negli insegnamenti del IV anno è soppresso l'insegnamento di «edilizia popolare economica»; b) L'insegnamento di «materie giuridiche ed economiche» compreso fra le materie del quinto anno, è portato fra quelle del quarto anno.

Art. 1

Art. 16. - È sostituito con il seguente:

«Nel primo biennio gli esami delle seguenti materie:

Analisi matematica I;

Geometria descrittiva;

Storia e stili dell'architettura I;

debbono precedere rispettivamente gli esami delle seguenti materie:

Analisi matematica II;

Applicazioni della geometria descrittiva;

Storia e stili dell'architettura II.

Parimenti l'esame di Disegno architettonico ed elementi di composizione I deve precedere quelli di Disegno architettonico ed elementi di composizione II e di Rilievo dei monumenti.

Nel successivo triennio gli esami delle seguenti materie:

Meccanica razionale;

Fisica sperimentale e tecnica;

Decorazione pittorica;

Composizione architettonica I;

Scienza delle costruzioni;

Composizione architettonica II;

debbono precedere, rispettivamente, gli esami delle seguenti materie:

Scienza delle costruzioni;

Impianti tecnici;

Arredamento e decorazione interna;

Composizione architettonica II;

Tecnica delle costruzioni civili;

Composizione architettonica III.

Parimenti l'esame di Caratteri degli edifici dovrà precedere quelli di Igiene delle abitazioni e di Estimo ed esercizio professionale dell'architettura; e gli esami di Caratteri degli edifici, Composizione architettonica II, Igiene delle abitazioni, dovranno precedere quello di Edilizia cittadina ed arte dei giardini».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 304, foglio 34. - Mancini.