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LEGGE 29 dicembre 1930, n. 1712

Indennità supplementare per gli ufficiali del Regio esercito. (030U1712)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/01/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  9-1-1931 al: 8-10-2010
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Art. 1



Alla «Cassa ufficiali», esistente presso il Ministero della guerra, è affidato il compito di corrispondere una indennità supplementare agli ufficiali del Regio esercito, oltre quella che è corrisposta loro dall'Opera di previdenza per il personale militare e civile dello Stato.

Alla detta «Cassa ufficiali» è conferita personalità giuridica.
Essa è sottoposta alla vigilanza del Ministro per la guerra.

Agli effetti tributari si applicano alla «Cassa ufficiali» le stesse disposizioni vigenti per l'Opera di previdenza.