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LEGGE 29 dicembre 1930, n. 1712

Indennità supplementare per gli ufficiali del Regio esercito. (030U1712)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/01/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 9-1-1931
al: 8-10-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Alla «Cassa ufficiali», esistente presso il Ministero della guerra,
e' affidato il compito di corrispondere una indennita'  supplementare
agli ufficiali del Regio esercito, oltre quella  che  e'  corrisposta
loro dall'Opera di previdenza per  il  personale  militare  e  civile
dello Stato. 
 
  Alla detta «Cassa ufficiali» e' conferita  personalita'  giuridica.
Essa e' sottoposta alla vigilanza del Ministro per la guerra. 
 
  Agli effetti tributari  si  applicano  alla  «Cassa  ufficiali»  le
stesse disposizioni vigenti per l'Opera di previdenza.