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REGIO DECRETO-LEGGE 6 novembre 1930, n. 1585

Norme circa il commercio di prodotti contenenti alcool metilico od altri alcool diversi dall'etilico. (030U1585)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/12/1930
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 11 maggio 1931, n. 614 (in G.U. 08/06/1931, n. 130).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-12-1930 al: 16-8-2001
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare, nei riguardi igienico-sanitari, il divieto dell'uso in alcuni prodotti dell'alcool metilico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.


È vietato importare, produrre, tenere per vendere e comunque mettere in commercio sostanze alimentari, bevande alcooliche, liquori, prodotti farmaceutici, specialità medicinali, disinfettanti, profumi, cosmetici, essenze a qualunque uso destinate, prodotti per la cura, per la colorazione della pelle, dei capelli, delle unghie e dei denti, nonché prodotti in genere destinati alla pulizia personale, che contengano alcool metilico od altri alcool diversi dall'etilico.