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REGIO DECRETO 23 ottobre 1930, n. 1563

Provvedimenti per le suore addette agli stabilimenti sanitari del Regio esercito e della Regia marina. (030U1563)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  1-1-1931 al: 8-10-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 55 del regolamento sul servizio sanitario militare territoriale, approvato con R. decreto 24 dicembre 1903;
Visti gli articoli 5 e 7 del regolamento speciale per gli operai dipendenti dal Ministero della guerra, approvato con decreto Ministeriale 1° giugno 1925;
Considerato che, per il particolare carattere dell'opera che prestano presso gli stabilimenti sanitari militari, le religiose infermiere costituiscono un personale speciale, ben distinto da quello degli operai alla dipendenza del Ministero della guerra;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la marina e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le religiose infermiere che prestano servizio negli stabilimenti sanitari militari del Regio esercito cessano di essere comprese nel novero degli operai temporanei alla dipendenza del Ministero della guerra; alle stesse non sono perciò ulteriormente applicabili le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato.