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REGIO DECRETO-LEGGE 6 novembre 1930, n. 1503

Norme per i censimenti generali e per il 7° censimento generale della popolazione del Regno, delle Colonie e dei possedimenti italiani. (030U1503)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/12/1930
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 27 dicembre 1930, n. 1839 (in G.U. 30/01/1931, n. 24).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 16-12-1930
al: 17-2-1939
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                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la legge 20 giugno 1871, n. 297; 
  Veduto il R. decreto-legge 27  maggio  1929,  n.  1285,  convertito
nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238; 
  Ritenuta la opportunita' di  addivenire  all'esecuzione  a  periodi
piu' brevi dei censimenti generali della popolazione del Regno  e  di
compiere contemporaneamente ad essi quelli  della  popolazione  delle
Colonie di diretto dominio e dei possedimenti italiani; 
  Ritenuta la necessita urgente ed assoluta di emanare a tal uopo  le
norme  necessarie  per  predisporre  i  lavori  di  preparazione  del
prossimo censimento; 
  Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Capo del Governo Primo  Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, e dei Ministri per
gli affari esteri, per le colonie e per le finanze; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  I censimenti generali della popolazione del Regno, delle Colonie di
diretto dominio e dei possedimenti italiani, si effettueranno a  cura
dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia, ogni  cinque
anni alla data fissa e immutabile del giorno 21 di aprile. 
  Nei riguardi delle popolazioni indigene delle Colonie le operazioni
potranno essere limitate a  rilevazioni  o  a  indagini  speciali  da
stabilirsi di comune accordo tra l'Istituto centrale di statistica  e
il Ministero delle colonie.