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LEGGE 2 giugno 1930, n. 733

Modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione. (030U0733)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/06/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  29-6-1930 al: 15-12-2010
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Art. 1



Al primo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, dopo la parola «nazionale» viene aggiunto «di assistenza e previdenza».