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REGIO DECRETO-LEGGE 30 aprile 1930, n. 431

Riforma delle tasse sulle successioni e donazioni. (030U0431)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/05/1930
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 9 febbraio 1931, n. 155 (in G.U. 07/03/1931, n. 55).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-5-1930 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge tributaria sulle successioni 30 dicembre 1923 n. 3270;
Vista la legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla riforma delle tasse sulle successioni e donazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'art. 10 della legge 30 dicembre 1923, n. 3270, è così modificato:

«Nelle trasmissioni che si verificano:

a) a favore di ascendenti in linea retta;

b) dai genitori a favore di un solo figlio e discendenti

di costui;

c) tra coniugi senza figli o con un solo figlio;

d) tra fratelli e sorelle;

e) tra zii e nipoti;

f) tra prozii e pronipoti, cugini e altri parenti oltre il quarto grado;

g) tra affini;

h) tra estranei, compresi gli enti morali e le persone fisiche che non sono contemplate dagli articoli 11 e 12 della legge 30 dicembre 1923, n. 3270, e dal decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

sono dovute le tasse di successione da liquidarsi in base alla tabella allegato A.

Con le stesse aliquote si regola la tassa dovuta nelle successioni legittime e testamentarie dei figli adottivi agli adottanti; nelle successioni testamentarie dell'adottante all'adottato, salvo in questi casi la riduzione della tassa alla metà».