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REGIO DECRETO 1 gennaio 1930, n. 1

Amnistia e indulto per reati comuni e militari. (030U0001)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/01/1930
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Testo in vigore dal: 2-1-1930
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Guardasigilli,  Ministro  Segretario  di
Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con il Capo
del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per l'interno, e con
i Ministri per gli affari esteri, per le colonie, per la guerra,  per
la marina e per l'aeronautica; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' conceduta amnistia per tutti i reati per i  quali  e'  comminata
dalla  legge  una  pena  restrittiva  della  liberta'  personale  non
superiore nel massimo ad un anno o una pena pecuniaria. 
 
  Se alla pena restrittiva della liberta' personale sia congiunta una
pena pecuniaria, l'amnistia si applica  quando,  convertita  la  pena
pecuniaria a norma di legge, la durata  complessiva  della  pena  non
superi un anno.