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REGIO DECRETO 2 dicembre 1929, n. 2430

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Castiglione dei Genovesi e modificazione della giurisdizione degli uffici di conciliazione di Giffoni sei Casali e San Cipriano Picentino. (029U2430)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  29-3-1930 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 gennaio 1929, n. 144, con cui è stata disposta la riunione dei comuni di Castiglione dei Genovesi, Giffoni sei Casali e San Cipriano Picentino in unico Comune con capoluogo e denominazione San Cipriano Picentino;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di San Cipriano Picentino con la quale si chiede la soppressione degli uffici di conciliazione di Castiglione dei Genovesi e di Giffoni sei Casali;

Visti i pareri del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli;

Ritenuta l'opportunità di sopprimere il solo ufficio di conciliazione dell'ex comune di Castiglione dei Genovesi, e di conservare invece quello di Giffoni sei Casali, distaccandone però la frazione Prepezzano per aggregarla al territorio dell'ufficio di conciliazione di San Cipriano Picentino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

1° L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Castiglione dei Genovesi è soppresso ed il relativo territorio è posto sotto la giurisdizione dell'ufficio di conciliazione di San Cipriano Picentino;

2° Dalla giurisdizione dell'ufficio di conciliazione di Giffoni sei Casali è sottratta la frazione Prepezzano, la quale è invece aggregata alla giurisdizione dell'ufficio di conciliazione di San Cipriano Picentino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 52. - Mancini.