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REGIO DECRETO 9 dicembre 1929, n. 2333

Modificazioni al R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro. (029U2333)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/02/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  15-2-1930 al: 31-12-1938
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù della facoltà a Noi delegata dalla legge 13 dicembre 1928, n. 2832;
Vista la Carta del Lavoro 21 aprile 1927;
Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al Regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003, per la piena attuazione della Dichiarazione XXIII della predetta Carta del Lavoro;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la giustizia e le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



All'art. 10 del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, è sostituito il seguente:

«La mediazione, anche se gratuita, da parte di privati, di associazioni o di enti di qualsiasi natura, per il collocamento dei prestatori d'opera disoccupati, è vietata, rispetto a quelle categorie di datori di lavoro e di prestatori d'opera, per le quali vengano istituiti gli uffici di cui all'art. 1 del presente decreto, e nel territorio di competenza degli uffici medesimi».