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REGIO DECRETO-LEGGE 25 novembre 1929, n. 2226

Provvedimenti per le stazioni sperimentali agrarie. (029U2226)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1930
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 1930, n. 951 (in G.U. 21/07/1930, n.169).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-1-1930 al: 21-12-2008
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare provvedimenti per le stazioni sperimentali agrarie;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per l'interno, per le finanze, per l'educazione nazionale e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono stazioni sperimentali agrarie quelle elencate nella tabella A, annessa al presente decreto.

Esse hanno grado pari agli istituti scientifici universitari.

È vietato attribuire ad altri istituti le denominazioni indicate nella detta tabella od altre analoghe.

Gli istituti che già abbiano una di tali denominazioni, e che non siano compresi nella tabella, la modificheranno in guisa da evitare che possa ad essi essere attribuito il carattere e il grado di quelli elencati nella tabella stessa.