stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 9 agosto 1929, n. 1457

Proroga della efficacia delle disposizioni del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387, concernente il divieto di assunzione di personale nell'Amministrazione dello Stato e norme per il riordinamento dei servizi. (029U1457)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/09/1929
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 20 marzo 1930, n. 247 (in G.U. 03/04/1930, n. 79).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  8-9-1929 al: 30-8-1930
aggiornamenti all'articolo

Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 605, recante provvedimenti diretti a limitare il personale in servizio dell'Amministrazione dello Stato, in relazione al riordinamento dei servizi e all'adozione di metodi perfezionati di lavoro;

Ritenuto che detto riordinamento e perfezionamento non è stato ancora realizzato in tutta la sua vastità, per cui si rende necessario ed urgente, nella imminenza della scadenza del termine di applicazione del cennato Regio decreto, di prorogarne l'efficacia per il periodo di un anno, procedendo in detto periodo alla revisione dei ruoli del personale di tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle autonome, nell'intento di introdurvi ogni possibile riduzione, fissando il numero dei posti per i singoli gradi in relazione ai nuovi organici che verranno stabiliti;

Ritenuta l'opportunità di consentire l'adozione dei provvedimenti di assunzioni che, di volta in volta, risultino rigorosamente indispensabili, in casi del tutto particolari, in dipendenza di assolute e gravi necessità di servizio;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'efficacia delle disposizioni del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387, concernente il divieto di assunzioni di personale nell'Amministrazione dello Stato e norme per il riordinamento dei servizi, è prorogata al 20 agosto 1930.

Entro lo stesso termine, con decreti Reali, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, del Ministro per le finanze e dei singoli Ministri, udito il Consiglio dei Ministri ed il Consiglio di Stato, saranno stabiliti i nuovi ruoli organici dei personali civili e militari delle Amministrazioni dello Stato.

In casi eccezionali, in cui si renda assolutamente indispensabile per il funzionamento del servizio, potrà essere autorizzata, prima che sia decorso il termine fissato con il primo comma del presente articolo, mediante decreti Reali, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, del Ministro per le finanze e dei singoli Ministri, udito il Consiglio dei Ministri, l'assunzione di personale, nei limiti più ristretti, in rapporto a riconosciute, inderogabili ed urgenti esigenze.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ed il Ministro per le finanze sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Mosconi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 287, foglio 98. - Mancini.