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LEGGE 8 luglio 1929, n. 1276

Disposizioni in ordine all'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani. (029U1276)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  10-8-1929 al: 15-12-2009
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Art. 1




La ritenuta straordinaria mensile, stabilita dall'art. 6 del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1598, e modificata dall'art. 1 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2775, sugli stipendi dei magistrati è, dal 1° luglio 1929, fino a nuova disposizione, fissata nella seguente misura:

lire due per i giudici aggiunti;

lire quattro per i giudici e magistrati di grado parificato;

lire sei per i consiglieri di Corte d'appello e gradi parificati;
lire otto per i magistrati di grado superiore a quello di consigliere di Corte d'appello e parificato.