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LEGGE 8 luglio 1929, n. 1224

Proroga del termine per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca. (029U1224)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/08/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 9-8-1929
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
              PER GRAZIA DI DIO VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il termine per la  revisione  dei  decreti  di  riconoscimento  del
possesso dei diritti esclusivi di pesca, stabilito dagli articoli  16
e 22  della  legge  24  marzo  1921,  n.  312,  e  prorogato  col  R.
decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, e'  ulteriormente  prorogato
al 30 giugno 1932. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
incerta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 8 luglio 1929 - Anno VII 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                    Martelli - Ciano. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco.