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REGIO DECRETO 17 giugno 1929, n. 1066

Disposizioni relative ai Regi riformatori. (029U1066)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/07/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  3-7-1929 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la urgente necessità di assicurare il normale funzionamento dei Regi riformatori, fino al loro assetto definitivo, in armonia con le disposizioni del Codice penale in corso di elaborazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Guardasigilli, Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le funzioni di direttore, in assenza o mancanza del titolare, potranno, nei Riformatori governativi, essere temporaneamente affidate - anche a preferenza di altri funzionari di gruppo o grado superiori, che eventualmente vi si trovino - a censori che abbiano, a giudizio del Ministro, dato prova di eccezionale attitudine e probità nella loro missione educativa.

Parimenti, potranno destinarsi, nei Riformatori, agenti di custodia in numero non superiore a 75; fermo restando il ruolo dei posti stabilito nella tabella annessa al R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 905.

Tali agenti saranno prescelti fra quelli che, compiuto il periodo della Scuola, non abbiano atteso ancora a servizi carcerari e risultino di ineccepibili precedenti morali e politici e si siano segnalati per condotta esemplare, serietà e dignità di carattere.
Dovranno preferirsi coloro che siano forniti di spiccate attitudini per l'assistenza dei minorenni corrigendi.