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REGIO DECRETO-LEGGE 4 aprile 1929, n. 927

Disciplina dei mercati del pesce. (029U0927)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/06/1929
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 8 luglio 1929, n. 1367 (in G.U. 08/08/1929, n. 184).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 29-6-1929
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1771, che disciplina i
mercati e gli spacci del pesce e la legge 22 dicembre 1927, n.  2586,
che converte in legge il precedente decreto-legge; 
 
  Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 20 novembre 1927, numero  2525,
che reca modificazioni alle disposizioni vigenti sulla pesca; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente  ed  assoluta  di  disciplinare  con
nuove norme la vendita dei prodotti della pesca  all'ingrosso  ed  al
minuto; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'economia nazionale, di concerto con  il  Capo  del  Governo,  Primo
Ministro, Ministro  Segretario  di  Stato  per  l'interno,  e  con  i
Ministri per le finanze, le comunicazioni, la giustizia  e  i  lavori
pubblici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  I Comuni litoranei, nei quali la quantita' annualmente sbarcata dei
prodotti pescherecci superi in media le  trecento  tonnellate,  ed  i
Comuni, nei quali il consumo annuo di tali prodotti superi  in  media
le tonnellate cinquanta, hanno obbligo  di  organizzare,  secondo  le
norme seguenti, il mercato all'ingrosso dei prodotti stessi,  e,  ove
occorra, di costruire i relativi impianti. 
 
  Il  giudizio  sulla  idoneita'   della   organizzazione   e   della
costruzione  suddette  spetta  insindacabilmente  al   Ministro   per
l'economia nazionale.