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REGIO DECRETO 18 aprile 1929, n. 809

Imposta mobiliare nelle Colonie. (029U0809)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/06/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  18-6-1929 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti l'art. 3 del decreto del Governatore della Tripolitania 26 maggio 1923, serie A n. 501, e l'art. 9 del R. decreto 27 novembre 1927, n. 2622, coi quali si dichiarano esenti dall'imposta mobiliare i redditi soggetti all'imposta nel Regno ai termini del testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, e delle leggi successive;
Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, col quale, per l'applicazione della imposta di ricchezza mobile a carico di società e ditte private aventi sede principale nel Regno e succursali all'estero od in Colonia, non si tiene conto del reddito prodotto fuori del territorio nazionale né degli assegni ivi corrisposti;
Visti il decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 767, e il R. decreto 8 maggio 1921, n. 719, che stabiliscono un'imposta sui redditi mobiliari nella Somalia Italiana e nella Colonia Eritrea;
Sentito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



A datare dal 1° gennaio 1928 i redditi mobiliari prodotti nelle Colonie da società o ditte private aventi la sede principale nel Regno sono soggetti all'imposta che nella rispettiva Colonia colpisce tali redditi, ammenochè esse non provino che la gestione dell'azienda locale non è distinta da quella della sede principale e che è impossibile la ripartizione e separazione dei rispettivi redditi.

Allo stesso trattamento saranno soggetti gli stipendi e gli altri assegni di ogni genere corrisposti nelle Colonie dalle suddette società o ditte.