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REGIO DECRETO 11 febbraio 1929, n. 275

Regolamento per la professione di perito industriale. (029U0275)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/04/1929
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Testo in vigore dal: 2-4-1929
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 7 della legge 24 giugno 1923, n. 1395; 
 
  Visto l'art. 23 della legge 3 aprile 1926,  n.  563,  ed  il  Regio
decreto 1° luglio 1926, n. 1130; 
 
  Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato  per
la giustizia e gli affari di culto, di concerto con  i  Ministri  per
l'interno, per la pubblica istruzione, per  i  lavori  pubblici,  per
l'economia nazionale e per le corporazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il titolo di  perito  industriale  spetta  a  coloro,  che  abbiano
conseguito il diploma di perito  industriale  in  un  Regio  istituto
industriale del Regno (ex Regio  istituto  di  terzo  grado),  oppure
nelle  sezioni  d'istituto  industriale  presso   le   Regie   scuole
industriali o nelle ex sezioni industriali di Regi istituti  tecnici,
ovvero in altri istituti, i cui diplomi, in  quest'ultimo  caso,  dal
Ministero  competente  siano  riconosciuti  equipollenti   a   quelli
rilasciati dai Regi istituti o dalle Regie scuole predette.