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REGIO DECRETO 24 gennaio 1929, n. 145

Istituzione di posti di missione per maestri elementari presso gli Istituti superiori di magistero e presso l'Accademia fascista di educazione fisica. (029U0145)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/03/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 5-3-1929
al: 3-8-1935
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Veduto il testo unico delle leggi e delle  norme  giuridiche  sulla
istruzione  elementare,  post-elementare  e  sulle   sue   opere   di
integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
istruzione pubblica; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  L'art. 140 del testo unico delle leggi  e  delle  norme  giuridiche
sulla  istruzione  elementare,  post-elementare  e  sulle  sue  opere
d'integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577,  e'
sostituito dal seguente: 
 
  «Art. 140. - Presso gli Istituti superiori di  magistero  e  presso
l'Accademia fascista di educazione fisica puo' essere tenuto  per  un
biennio,  in  missione,  un   numero   di   maestri   non   superiore
rispettivamente a trenta e a dieci, i quali conservano lo stipendio e
la sede. 
 
  «Per la scelta dei maestri, che intendono frequentare gli  Istituti
superiori di magistero, il Ministero bandisce ogni anno  un  concorso
per titoli. Nel bando saranno contenute le norme del concorso. 
 
  «Per la scelta dei maestri, che intendono  frequentare  l'Accademia
fascista di educazione fisica, varranno le  norme  che  saranno  date
dalla Presidenza dell'Opera nazionale Balilla. 
 
  «Per  l'anno  scolastico  1929-30,  ai  maestri  nati  nelle  nuove
Provincie sono riservati non oltre sette posti di missione presso gli
Istituti superiori di magistero». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 24 gennaio 1929 - Anno VII 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                Mussolini - Belluzzo. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 febbraio  1929  -  Anno
VII 
 
    Atti del Governo, registro 281, foglio 141. - Sirovich.