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LEGGE 10 gennaio 1929, n. 59

Aggiunte e modifiche alle vigenti norme sull'indennizzo privilegiato aeronautico, stabilite con i Regi decreti-legge 15 luglio 1926, n. 1345, e 13 febbraio 1927, n. 285, e con la legge 18 dicembre 1927, n. 1431. (029U0059)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/02/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 23-2-1929
al: 22-6-1936
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'indennizzo privilegiato aeronautico, di cui ai  Regi  decreti  15
luglio 1926, n. 1345, e 13 febbraio 1927, n. 285,  e  alla  legge  18
dicembre 1927, n. 2431, e' concesso ai militari  delle  forze  armate
dello Stato, i quali prestino servizio nella Regia  aeronautica,  con
obbligo di volo, anche come allievi presso le scuole  di  pilotaggio,
ed in seguito ad incidente di volo,  subito  in  servizio  comandato,
siano dichiarati permanentemente inabili al servizio  per  infermita'
ascrivibili ad una delle tre prime categorie della tabella A allegata
al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491. 
 
  Gli  accertamenti  relativi  alle  infermita',  di  cui  al   comma
precedente, sono effettuati con le norme stabilite per la concessione
delle pensioni privilegiate. 
 
  Per incidente di volo deve intendersi ogni evento che abbia diretta
ed immediata attinenza all'aeronavigazione, e che si  sia  verificato
in danno dei militari a bordo dell'aeromobile, dal momento in cui  si
inizio' il moto per spiccare il volo fino al  momento  della  fermata
dopo il volo, stesso.