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REGIO DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1929, n. 27

Soppressione del «Servizio stenografico» ed istituzione di un «Servizio speciale riservato» presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. (029U0027)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/1929.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 24 giugno 1929, n. 1165 (in G.U. 19/07/1929, n. 167).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  24-1-1929 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 11, concernente la istituzione di un Servizio stenografico alla dipendenza del Capo del Governo;
Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Veduto il R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, riguardante il divieto di assunzione di nuovo personale nelle Amministrazioni dello Stato;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il Servizio stenografico istituito con R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 11, è soppresso.