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LEGGE 7 gennaio 1929, n. 4

Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie. (029U0004)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/1929
Il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 806 ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore il 01/07/1931.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1999)
Testo in vigore dal: 29-1-1929
al: 7-8-1982
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  La presente  legge  stabilisce  le  disposizioni  generali  per  la
repressione delle violazioni delle  leggi  finanziarie,  relative  ai
tributi dello Stato. 
 
  Le disposizioni della  presente  legge,  e  in  quanto  questa  non
provveda, quelle del Libro  primo  del  Codice  penale,  non  possono
essere abrogate  o  modificate  da  leggi  posteriori  concernenti  i
singoli tributi, se non per dichiarazione  espressa  del  legislatore
con  specifico  riferimento  alle  singole  disposizioni  abrogate  o
modificate.